Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE AL CAMPO DI GIOCO E AVVERSO LA AMMENDA DI € 26.000 (L. 50.343.020) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 64/C del 21.11.2001 – gara Catanzaro-Cavese del 18.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 12/12/01 n. 82/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER SEI GARE AL CAMPO DI GIOCO E AVVERSO LA AMMENDA DI € 26.000 (L. 50.343.020) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 64/C del 21.11.2001 - gara Catanzaro-Cavese del 18.11.2001) Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società U.S. Catanzaro allo scopo di richiedere la revoca delle sanzioni inflitte ed, in via subordinata, una loro congrua riduzione. Le predette richieste vengono sostenute, nel reclamo esaminato dalla Commissione, dai seguenti motivi: 1) il provvedimento risulta di eccessiva gravità anche in considerazione di precedenti comportamenti, sempre corretti e leali, sia della società che del pubblico di Catanzaro; 2) i deprecabili incidenti sono stati provocati da tre individui esagitati mentre la quasi totalità dei tifosi (circa 4.000) non ha mai ecceduto in atteggiamenti pericolosi per la terna arbitrale; 3) la gara, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, non è mai stata sospesa e gli ufficiali di gara hanno svolto fino alla fine il loro compito senza turbamenti di sorta, tanto da annullare alla squadra di casa una rete al 94’; 4) il Giudice Sportivo non ha minimamente tenuto conto della fattiva collaborazione di dirigenti e calciatori del Catanzaro nel limitare i danni sofferti dagli ufficiali di gara; 5) quanto agli eventi verificatisi fuori dallo stadio dopo la fine della partita, e seguentemente all’aeroporto di Lamezia Terme, la ricorrente sottolinea che per gli stessi la società non può essere sanzionata, a norma dell’art. 11 comma 1 del C.G.S., in quanto non risulta in alcun modo violato il divieto di cui all’art. 10 comma 1 del C.G.S.. All’odierna riunione la società ricorrente è stata rappresentata dal legale di fiducia, il quale, ribaditi i motivi del ricorso ha insistito per una sostanziale riforma della decisione del Giudice Sportivo. Ritiene la Commissione che alcuni motivi del ricorso siano meritevoli di considerazione. Dall’attento esame delle motivazioni sviluppate dal Giudice Sportivo nel suo provvedimento non risulta infatti considerato il comportamento tenuto dai dirigenti della società e da calciatori della squadra del Catanzaro, circostanza invece ampiamente riportata, con apprezzamento e riconoscimenti, sia nel rapporto dell’arbitro che in quello dell’assistente vittima della prima aggressione: tutto ciò non può non essere considerato funzionale alla pronta identificazione dei responsabili dei fatti violenti eseguita nella stessa giornata dalla Digos. Nelle stesse motivazioni, vengono inoltre riportati fra gli elementi concorrenti alla graduazione della sanzione, anche la tentata aggressione agli ufficiali di gara da parte di alcuni facinorosi nell’aeroporto di Lamezia Terme: una tale situazione, a norma dell’art. 11 comma 1 del C.G.S., può essere oggetto di sanzione a carico di società solo laddove risulti violato l’art. 10 comma 1, che vieta il sostegno finanziario da parte della società a gruppi organizzati di propri tifosi. Tale concomitanza di circostanze non è desumibile né dagli atti ufficiali né, nel caso concreto, dall’uso dei normali mezzi istruttori a disposizione di questa Commissione, che da un lato ritiene necessario rimettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso, ma dall’altro non può non escludere dalla graduazione della sanzione, nel presente procedimento, gli elementi invece valutati dal Giudice Sportivo. Pertanto la Commissione, verificata la sussistenza di circostanze attenuanti e la non applicabilità attuale della norma sanzionatoria contenuta nell’art. 11, 1° comma del C.G.S., giudica appropriata ai fatti contestati alla U.S. Catanzaro la sanzione della squalifica del campo per quattro giornate di gara con la conferma dell’ammenda di euro 26.000, che appare congrua in relazione a tutti gli eventi accertati attraverso i rapporti degli ufficiali di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo a quattro gare la squalifica inflitta al campo di gioco; conferma nel resto. R i m e t t e gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza relativamente all’eventuale violazione dell’art. 11, comma 2, in riferimento all’art. 10, comma 1, del C.G.S.. La tassa va restituita.
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