Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORI SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30/9/2004: PELLEGRINO EMILIO; RIPA MORRIS E ARUTA SOSSIO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FROSINONE-LATINA DEL 19/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 14/05/03 n. 254 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORI SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 30/9/2004: PELLEGRINO EMILIO; RIPA MORRIS E ARUTA SOSSIO (C.U. N.235/C DEL 22/4/2003 GARA FROSINONE-LATINA DEL 19/4/2003). Avverso il provvedimento in epigrafe hanno singolarmente proposto reclamo i calciatori colpiti dalle sanzioni. Preliminarmente la Commissione dispone che i reclami vadano riuniti e trattati unitariamente. All’odierna riunione sono presenti i calciatori Emilio Pellegrino e Sossio Aruta assistiti dall’avvocato Giuseppe Sabato e Morris Ripa assistito dall’avv. Stefano Parretta, i quali illustrano i motivi dei rispettivi ricorsi nei quali i reclamanti contestano radicalmente la versione dei fatti ricostruita negli atti ufficiali. In relazione a quest’ultima i ricorrenti facendo riferimento alla decisione assunta da codesta Commissione nel C.U. n. 247/C del 7/5/2003 relativamente ai fatti avvenuti in occasione della medesima gara Frosinone-Latina del 19/4/2003, hanno richiesto che in armonia con la citata decisione non siano considerati validi quali atti ufficiali, ai sensi dell’art.31 del Codice di Giustizia Sportiva,i rapporti di Commissario di Campo e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini. In riferimento al contenuto del rapporto dell’Assistente Arbitrale Filippo Morabito i ricorrenti ne contestano radicalmente la versione dei fatti, esibendo dichiarazioni di vari tesserati che scagionano i ricorrenti e in particolare il rapporto della stazione dei Carabinieri incaricati della gestione dell’ordine pubblico in occasione della gara Frosinone-Latina, nel quale viene individuato nella persona di un soggetto non tesserato l’autore dell’aggressione all’Assistente Arbitrale. In conclusione i ricorrenti chiedono il proscioglimento dei fatti addebitati con conseguente annullamento delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e in subordine una loro congrua riduzione. In riferimento al C.U. n. 247/C del 7/5/2003 ed alla richiesta verbale inoltrata in udienza dei ricorrenti, preliminarmente la Commissione rileva che il Giudice Sportivo per emettere i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei calciatori ricorrenti si è basato anche sul rapporto del Commissario di Campo e sulla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini. Tutti i fatti ascritti ai detti calciatori e riportati o nel rapporto del Commissario di Campo o nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini si sono verificati a gara conclusa ed in particolare, quelli riferiti dal Commissario di Campo, nel tunnel che immette negli spogliatoi o nell’area antistante gli stessi. L’esame del possibile utilizzo da parte del Giudice Sportivo del rapporto del Commissario di Campo e della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini non può che partire dall’art.31 del Codice di Giustizia Sportiva. Il detto art.31 al comma 3) prevede che “limitatamente ai fatti di condotta violenta avvenuti a gioco fermo o estranei all’azione di gioco, sfuggiti al controllo degli ufficiali di gara, il Giudice Sportivo può adottare provvedimenti sanzionatori a seguito di riservata segnalazione da parte della Procura Federale, del Commissario speciale, se designato per le gare della Serie C, del Commissario di Campo, se designato per le gare dalla L.N.D…..” Dal testo dell’articolo si desume che la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, pur fonte privilegiata di prova, non " può essere presa in considerazione come mezzo diretto di prova da parte del Giudice Sportivo ma può invece dare vita ad azioni di spettanza della Procura Federale al fine di effettuare, ricorrendone i presupposti, l’eventuale adozione di provvedimenti di deferimento”. In tal senso più volte ha operato l’Ufficio Indagini e successivamente la Procura Federale, quando si è trattato di fatti avvenuti a gara conclusa o all’esterno del recinto di gioco (vedesi tra l’altro decisione Commissione Disciplinare L.N.P. Gara Messina-Palermo del 15/12/2002). Ma anche il rapporto del Commissario di Campo non può essere utilizzato dal Giudice Sportivo e non perchè non è previsto l’utilizzo del rapporto del Commissario di Campo “designato per la gara di Serie C ma solo per quello designato per le gare della L.N.D.” (art. 31 comma 3) per come letteralmente affermato da detto articolo ma perché, pur volendo superare l’assunto letterale, che certamente non è in linea con la volontà della Lega di Serie C e dello stesso legislatore, in ogni caso, il rapporto del Commissario di Campo, come affermato anche in una recente decisione della C.A.F. (caso calciatore Franchi Enrico - Sambenedettese) in riforma di una decisione di questa Commissione, non può essere utilizzato “come presupposto diretto per l’irrogazione di sanzioni da parte del Giudice Sportivo per le violazioni disciplinari a gara terminata (art.31 comma 3) ed in ogni caso al di fuori del recinto di giuoco (art.31/5). Nella fattispecie pertanto non poteva essere utilizzato dal Giudice Sportivo. Tutti i fatti sono avvenuti a gara terminata ed in “zone territoriali” che non fanno parte del recinto di gioco che termina con “la rete o altro mezzo appropriato di recinzione” ma in spazi (spogliatoio, zone annesse, tunnel) che costituiscono con “il recinto di gioco” il “campo di gioco” (Guida Pratica del Regolamento di gioco F.I.G.C. - A.I.A. Regola 1 caso 1). Ciò comporta “stante il vigente regime ordinamentale" (C.A.F. decisione citata) la trasmissione alla Presidenza della Lega ed alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti di competenza, del rapporto del Commissario di Campo e della relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, rimanendo a codesta Commissione l’esame del provvedimento impugnato, esclusivamente in riferimento al rapporto dell’Assistente Arbitrale. Conseguentemente la Commissione ha attentamente esaminato e valutato: - la relazione dell’Assistente Arbitrale Filippo Morabito; - la relazione dell’Assistente Arbitrale Raffaele Cuomo - i motivi esposti dai ricorrenti - i documenti probatori dagli stessi esibiti a loro discarico. Dalle valutazioni di tali documenti si è ritenuto opportuno richiedere all’Assistente Arbitrale Filippo Morabito, quale soggetto che ha subito l’aggressione, un supplemento di rapporto ad integrazione e completamento di quanto riferito nel rapporto di gara. In tale sede l’Ufficiale di Gara ha confermato l’individuazione dei suoi aggressori nelle persone di calciatori del Frosinone Emilio Pellegrino, Morris Ripa e Sossio Aruta, dettagliando singolarmente e con precisione gli elementi identificativi anche in considerazione del fatto che tutti e tre i calciatori avevano dimesso le maglie di gioco, come accertato e confermato. Il contenuto del supplemento di rapporto elimina qualsiasi dubbio circa l’obiettiva e sicura individualizzazione da parte dell’Ufficiale di gara dei suoi aggressori. La fede privilegiata degli atti ufficiali non consente di accreditare una versione dei fatti diversa da quella negli stessi riportata, anche se contraddetta da mezzi di prova esibiti dalla parte ricorrente. Accertata la dinamica dei fatti e la loro assoluta e censurabile gravità la Commissione ritiene provata la responsabilità dei calciatori Emilio Pellegrino, Morris Ripa e Sossio Aruta per i fatti loro addebitati in sintonia con la decisione de Giudice Sportivo citata in epigrafe. Il ricorso in esame viene pertanto considerato non meritevole di accoglimento nella parte in cui si richiede il proscioglimento dei ricorrenti ed anche ove se ne richiede l’attenuazione delle sanzioni per diversa valutazione dei fatti addebitati. Dovendosi però procede alla quantificazione delle sanzioni unicamente sulla base di rapporti forniti dagli assistenti arbitrali, in applicazione di quanto precedentemente deliberato in relazione agli altri atti utilizzati dal Giudice Sportivo e qui non reiterabili, la Commissione non può non procedere ad una riduzione della sanzione comminata in primo grado. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere ai calciatori Pellegrino Emilio, Ripa Morris e Aruta Sossio la squalifica a tutto il 28/2/2004 e di rimettere alla Presidenza di Lega e alla Procura Federale il rapporto del Commissario di Campo e del Collaborate dell’Ufficio Indagini per i provvedimenti del caso. La tassa non va incamerata.
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