Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/10/01 n. 37/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 2.000 (L. 3.872.540) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE GIACOMO GALLI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 26/C del 3.10.2001 – gara Nuova Nardò-Martina del 30.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 17/10/01 n. 37/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' NUOVA NARDO’ CALCIO AVVERSO LA
AMMENDA DI € 2.000 (L. 3.872.540) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE DEL CALCIATORE GIACOMO GALLI (Delibera G.S. Com.
Uff. n. 26/C del 3.10.2001 - gara Nuova Nardò-Martina del 30.9.2001)
Con delibera del Giudice Sportivo veniva squalificato per quattro gare
effettive il calciatore della Nuova Nardò Calcio Giacomo Galli per avere, in
azione di gioco, colpito intenzionalmente un avversario con una gomitata alla
mandibola e procurandogli temporaneo danno fisico; espulso, tardava a
lasciare il terreno di gioco e rivolgeva all’arbitro ripetute frasi offensive; e
veniva altresì irrogata alla società Nuova Nardò Calcio l'ammenda di 2.000
euro per fitto lancio di bottiglie e monetine alcune delle quali colpivano più
volte un assitente arbitrale alla nuca ed alla schiena provocandogli lieve e
momentaneo dolore.
Presentava reclamo, nelle forme e nei termini di rito, la società,
depositando articolata memoria descrittiva dei fatti.
Nella medesima si sostiene che il comportamento del calciatore nei
confronti del direttore di gara deve essere inquadrato in una manifestazione di
disappunto per il fatto che era stata sanzionata soltanto la sua condotta
fallosa e non quella tenuta ai suoi danni ed altresì che il Galli, per il suo ruolo
di punta centrale, è sistematicamente fatto oggetto di condotte fallose da
parte dei calciatori avversari; quanto all'ammenda, si evidenzia invece che il
comportamento dei propri sostenitori non aveva colpito al capo né provocato
dolore alcuno all’assistente arbitrale.
Tanto premesso si concludeva chiedendo la riduzione della squalifica e
dell'ammenda per meglio adeguare le sanzioni irrogate ai fatti concreti.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che il reclamo deve essere respinto.
Il rapporto del direttore di gara, atto ufficiale e di fede privilegiata,
descrive infatti con chiarezza e precisione il comportamento offensivo tenuto
dal calciatore squalificato nei suoi confronti, né vi sono dubbi sul carattere
offensivo delle parole pronunciate, stante il loro significato proprio e sulla
circostanza che le medesime fossero rivolte all'arbitro, secondo quanto risulta
dagli atti ufficiali.
Quanto alla condotta fallosa risulta chiara la particolare violenza della
condotta tenuta dal Galli attese le modalità del fatto ed in particolare la
circostanza che la gomitata sferrata dal calciatore squalificato andò a colpire
la mandibola dell’avversario, ossia una zona particolarmente delicata e
sensibile, provocando al danneggiato dolore e temporaneo danno fisico.
Quanto all'ammenda si osserva che il comportamento tenuto dai
sostenitori della Nuova Nardò Calcio è da valutare come assai grave,
essendo stato l’assistente arbitrale raggiunto in più occasioni da bottiglie e
monetine in parti diverse del corpo, una delle quali (la nuca) particolarmente
sensibile e delicata.
Tanto giustifica la conferma della decisione reclamata, con
conseguente rigetto del proposto gravame.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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