Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/10/01 n. 37/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA AMMENDA DI € 3.000 (L. 5.808.810) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GAETANO PIGNALOSA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 – gara Sant’Anastasia-Nuova Nardò del 23.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 17/10/01 n. 37/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. SANT’ANASTASIA AVVERSO LA AMMENDA DI € 3.000 (L. 5.808.810) E AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE GAETANO PIGNALOSA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 22/C del 26.9.2001 - gara Sant’Anastasia-Nuova Nardò del 23.9.2001) La società A.C. Sant’Anastasia ha preannunciato reclamo avverso la ammenda di 3.000 euro (L. 5.808.810) e avverso la squalifica per tre gare del calciatore Gaetano Pignalosa inflitte dal Giudice Sportivo. Successivamente la società suddetta non ha fatto seguito con i motivi nel termine di rito, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità ex art. 29 co. 9° del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo. La tassa va incamerata.
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