Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE RUSCIO GIOVANNI ED AMMENDA 500,00 EURO (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA GROSSETO-MONTEVARCHI DEL 2/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 19/03/03 n. 191 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. GROSSETO F.C AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE CALCIATORE RUSCIO GIOVANNI ED AMMENDA 500,00 EURO (C.U. N.177/C DEL 4/3/2003 GARA GROSSETO-MONTEVARCHI DEL 2/3/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Giovanni Ruscio della società U.S. Grosseto F.C. "per comportamento gravemente scorretto verso un avversario e successivo atteggiamento irriguardoso nei confronti di un assistente arbitrale al quale al termine rivolgeva espressioni ingiuriose applaudendolo sarcasticamente (r.A.A; calc.ris.)". Con l'altra delibera indicata, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società U.S. Grosseto F.C. l'ammenda di 500,00 euro "per la indebita presenza dovuta a responsabilità diretta della società di persona che, in prossimità del tunnel, rivolgeva ad un assistente arbitrale espressioni offensive". Contro tali delibere ha proposto unico reclamo la società, chiedendo per il calciatore una congrua riduzione della squalifica e per la società la revoca della sanzione. Quanto alla posizione del calciatore, ha sostenuto che il Ruscio, espulso per le espressioni offensive rivolte all'avversario, non avrebbe fatto rientro in campo al termine della gara e non sarebbe stato in grado di offendere l'assistente arbitrale. Quanto alla posizione societaria, ha sostenuto che le espressioni offensive addebitate al medico non farebbero parte del bagaglio culturale dello stesso ed ha ipotizzato che nell'orecchio dell'assistente arbitrale "ronzassero ancora le parole in precedenza attribuite al calciatore Ruscio". Dal referto di gara dell'assistente arbitrale, nonché dal supplermento confermativo, risulta che al 25° del secondo tempo il Ruscio ha insultato un calciatore avversario con le espressioni "figlio di p , bastardo" e si é poi rivolto all'assistente dicendogli "che c .... ti guardi"; risulta anche che al termine della gara il Ruscio, rientrato sul terreno di gioco, é passato in prossimità dell'assistente arbitrale e lo ha applaudito dicendogli "sei un figlio di p , bastardo". Dallo stesso referto emerge che all'ingresso del tunnel un medico, non iscritto in distinta, si é avvicinato all'assistente e gli ha detto "disonesto, bastardo, figlio di p ". All'esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo non possa trovare accoglimento. Il referto dell'assistente arbitrale, integralmente confermato in sede di supplemento, fa piena prova degli episodi avvenuti durante la gara e non può essere neutralizzato dalle semplici allegazioni difensive, prive di ogni riscontro. Alla stregua di tale considerazione non pare che la squalifica inflitta al calciatore ecceda i limiti di una equa sanzione ove si tenga conto della pervicacia evidenziata dal tesserato nell'offendere prima dalla panchina l'avversario, nell'assumere successivamente condotta irriguardosa verso l'assistente arbitrale e nel reiterare al termine della gara, rientrando sul terreno di gioco, le offese all'indirizzo dello stesso assistente arbitrale. Per il calciatore Ruscio si impone la reiezione del reclamo. Analoghe considerazioni si impongono per la posizione della società: al riguardo é da ritenere che la stessa sia responsabile della presenza di una persona estranea che ha rivolto all'assistente arbitrale pesanti ingiurie, dandogli fra l'altro del "disonesto" e del "bastardo". Anche per la società si impone quindi il rigetto del reclamo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo sia per la squalifica inflitta al calciatore Giovanni Ruscio sia per la ammenda irrogata alla società U.S. Grosseto F.C. La tassa va addebitata.
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