Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 – gara Palmese-Foggia del 3.2.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIOVANNI COSTANZO (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 119/C del 6.2.2002 - gara Palmese-Foggia del 3.2.2002)
Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Giovanni Costanzo del
Foggia “per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza
di gioco”, ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della
sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che il proprio tesserato non
avrebbe commesso atto di violenza, ma un semplice fallo di gioco
sgambettando l’avversario nel tentativo di impossessarsi successivamente del
pallone.
Ritiene la Commissione che il reclamo sia fondato e meriti
accoglimento.
Risulta testualmente dal referto di gara che al 17° del secondo tempo
il Costanzo ha sgambettato da tergo l’avversario con il pallone non a distanza
di gioco, ovviamente ad azione in svolgimento. Risulta poi dal supplemento
acquisito che il fallo è stato grave, trattandosi di pericoloso sgambetto da
tergo, ma che il calciatore sgambettato non ha riportato danno.
In assenza di elementi certi comprovanti il dolo di ledere, ritiene la
Commissione che il fallo compiuto dal Costanzo non possa essere sussunto
nella fattispecie degli atti di violenza trattandosi di gesto non univoco e
potendosi ipotizzare che si sia trattato di una mera infrazione di gioco, sia
pure grave per le modalità di esecuzione, finalizzato –come sostiene la
reclamante– alla successiva conquista del pallone.
Tale condotta può essere congruamente sanzionata con un solo turno
di squalifica.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata la squalifica inflitta
al calciatore Giovanni Costanzo del Foggia Calcio.
La tassa va restituita.
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