Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.000 CON DIFFIDA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE STEFANO COLANTUONO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 121/C del 7.2.2002 – gara Teramo-Sambenedettese del 6.2.2002)
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Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO
LA AMMENDA DI EURO 10.000 CON DIFFIDA E AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE STEFANO
COLANTUONO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 121/C del 7.2.2002 - gara
Teramo-Sambenedettese del 6.2.2002)
Sulla scorta dei referti degli ufficiali di gara del Commissario di Campo
e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, con la delibera
indicata in epigrafe ha irrogato alla società Sambenedettese l’ammenda di
10.000 euro con lettera di diffida per le intemperanze compiute dai suoi
sostenitori prima durante e dopo la gara Teramo-Sambenedettese del
6.2.2002 ed ha inflitto al calciatore Stefano Colantuono la squalifica per due
gare “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Contro tale decisione hanno proposto reclamo la società e il calciatore
per ottenere la revoca o in subordine la riduzione rispettivamente della
sanzione pecuniaria e della squalifica. In particolare la società ha dedotto che
l’ammenda sarebbe ingiustificatamente afflittiva, se comparata a quella
irrogata al Teramo per comportamenti diversi ma di pari gravità, e non
terrebbe conto di circostanze idonee ad attenuare i fatti, quali la diligenza di
segnalare agli organi competenti il clima di tensione connesso alla partita, la
sua posizione di squadra ospitata nonché la grave provocazione compiuta da
un addetto della società Teramo all’indirizzo dei tifosi ospiti. Il calciatore, dal
canto suo ha sostenuto che il gesto addebitatogli, e cioè la testata, avrebbe
rappresentato l’epilogo di un precedente contatto fisico maturato durante il
gioco.
All’esito della odierna riunione, alla quale ha partecipato il difensore
della società e del calciatore, partitamene si osserva:
A) Le intemperanze ascritte ai tifosi della Sambenedettese appaiono
connotate da notevole gravità. Ed infatti, dai referti degli ufficiali di gara e del
Commissario di Campo, nonché da rapporto del collaboratore dell’Ufficio
Indagini, risulta che i tifosi della Sambenedettese hanno lanciato in campo, sia
prima dell’inizio sia durante la gara, fumogeni e petardi, provocando alcuni
minuti di ritardo sull’orario d’inizio della partita. Emerge, altresì , che la
medesima tifoseria ha scagliato sul terreno di gioco aste di plastica accendini
ed altri oggetti, mentre un gruppo di facinorosi ha tentato di sfondare un
cancello della recinzione del terreno di gioco, provocando l’intervento della
forza pubblica, impegnata a ripristinare la normalità, episodio questo che ha
causato una breve sospensione del gioco. Risulta anche che i tifosi della
Sambenedettese, oltre ad esporre numerosi striscioni recanti offese alla
tifoseria teramana, hanno al termine della gara reiterato i lanci di petardi e di
oggetti contundenti di varia natura, mentre alcuni esagitati hanno tentato di
raggiungere il terreno di gioco, venendo però bloccati dalla forza pubblica.
Se è indubitabile che i fatti sopra esposti rivestano carattere di gravità,
è altrettanto indubitabile che ricorrono attenuanti a favore della società
oggettivamente responsabile. Non va infatti dimenticato lo sforzo di diligenza
posto in essere dalla Sambenedettese, consistito nell’allertare le autorità
competenti circa i gravi rischi connessi al clima di tensione avvertito
nell’ambiente e nel sollecitare l’adozione di misure adeguate. Del pari, non va
dimenticato che trattasi di intemperanze in campo avverso, ove fortemente
limitate sono le possibilità di controllo e di prevenzione da parte della
dirigenza societaria, specie se raffrontate alla particolare pericolosità dello
stadio comunale di Teramo, della quale dà atto l’Ufficio Indagini.
Analogamente, in relazione agli ultimi lanci di petardi ed altri oggetti e alla
rottura di un cancello della recinzione compiuto da alcuni tifosi nel tentativo di
penetrare in campo, non si può non dare giusto risalto alla grave
provocazione posta in essere dall’addetto della società teramana all’indirizzo
della tifoseria ospite.
Le circostanze sopra descritte inducono questa Commissione, al fine di
meglio perequare la situazione sanzionatoria applicata alle due società, a
decurtare per la Sambenedettese l’ammenda da 10.000 a 8.000 euro e a
revocare la lettera di diffida.
B) Quanto al calciatore si rileva dal referto di gara dell’assistente
arbitrale che al 17° del primo tempo il Colantuono a gioco fermo ha colpito il
suo avversario con una testata. Dal supplemento acquisito in questa sede
emerge che la testata non ha rappresentato l’epilogo di un contrasto fra il
Colantuono e il suo antagonista, in quanto il Colantuono, dopo essersi
trattenuto e spintonato con il suddetto, lo ha raggiunto da dietro e lo ha colpito
per ritorsione sulla nuca con una testata.
Alla stregua di tale risultanza non è ipotizzabile la fattispecie attenuata
dell’atto di violenza in reazione, stante la consolidata giurisprudenza
disciplinare che attenua l’atto reattivo solo quando sia posto in essere dopo
un comportamento violento dell’antagonista. Trattandosi, quindi, di atto di
violenza a gioco fermo si impone la conferma della delibera impugnata, attesa
la congruità della sanzione irrogata, rispettosa del consueto parametro
adottato da questa Commissione per gli atti di violenza a gioco fermo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la ammenda irrogata
alla S.S. Sambenedettese Calcio da 10.000 a 8.000 euro con revoca della
lettera di diffida, e respingendo il reclamo del calciatore Stefano Colantuono.
La tassa va restituita.
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