Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.000 CON DIFFIDA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE STEFANO COLANTUONO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 121/C del 7.2.2002 – gara Teramo-Sambenedettese del 6.2.2002)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 20/02/02 n. 135/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI EURO 10.000 CON DIFFIDA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE STEFANO COLANTUONO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 121/C del 7.2.2002 - gara Teramo-Sambenedettese del 6.2.2002) Sulla scorta dei referti degli ufficiali di gara del Commissario di Campo e del collaboratore dell’Ufficio Indagini, il Giudice Sportivo, con la delibera indicata in epigrafe ha irrogato alla società Sambenedettese l’ammenda di 10.000 euro con lettera di diffida per le intemperanze compiute dai suoi sostenitori prima durante e dopo la gara Teramo-Sambenedettese del 6.2.2002 ed ha inflitto al calciatore Stefano Colantuono la squalifica per due gare “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale decisione hanno proposto reclamo la società e il calciatore per ottenere la revoca o in subordine la riduzione rispettivamente della sanzione pecuniaria e della squalifica. In particolare la società ha dedotto che l’ammenda sarebbe ingiustificatamente afflittiva, se comparata a quella irrogata al Teramo per comportamenti diversi ma di pari gravità, e non terrebbe conto di circostanze idonee ad attenuare i fatti, quali la diligenza di segnalare agli organi competenti il clima di tensione connesso alla partita, la sua posizione di squadra ospitata nonché la grave provocazione compiuta da un addetto della società Teramo all’indirizzo dei tifosi ospiti. Il calciatore, dal canto suo ha sostenuto che il gesto addebitatogli, e cioè la testata, avrebbe rappresentato l’epilogo di un precedente contatto fisico maturato durante il gioco. All’esito della odierna riunione, alla quale ha partecipato il difensore della società e del calciatore, partitamene si osserva: A) Le intemperanze ascritte ai tifosi della Sambenedettese appaiono connotate da notevole gravità. Ed infatti, dai referti degli ufficiali di gara e del Commissario di Campo, nonché da rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini, risulta che i tifosi della Sambenedettese hanno lanciato in campo, sia prima dell’inizio sia durante la gara, fumogeni e petardi, provocando alcuni minuti di ritardo sull’orario d’inizio della partita. Emerge, altresì , che la medesima tifoseria ha scagliato sul terreno di gioco aste di plastica accendini ed altri oggetti, mentre un gruppo di facinorosi ha tentato di sfondare un cancello della recinzione del terreno di gioco, provocando l’intervento della forza pubblica, impegnata a ripristinare la normalità, episodio questo che ha causato una breve sospensione del gioco. Risulta anche che i tifosi della Sambenedettese, oltre ad esporre numerosi striscioni recanti offese alla tifoseria teramana, hanno al termine della gara reiterato i lanci di petardi e di oggetti contundenti di varia natura, mentre alcuni esagitati hanno tentato di raggiungere il terreno di gioco, venendo però bloccati dalla forza pubblica. Se è indubitabile che i fatti sopra esposti rivestano carattere di gravità, è altrettanto indubitabile che ricorrono attenuanti a favore della società oggettivamente responsabile. Non va infatti dimenticato lo sforzo di diligenza posto in essere dalla Sambenedettese, consistito nell’allertare le autorità competenti circa i gravi rischi connessi al clima di tensione avvertito nell’ambiente e nel sollecitare l’adozione di misure adeguate. Del pari, non va dimenticato che trattasi di intemperanze in campo avverso, ove fortemente limitate sono le possibilità di controllo e di prevenzione da parte della dirigenza societaria, specie se raffrontate alla particolare pericolosità dello stadio comunale di Teramo, della quale dà atto l’Ufficio Indagini. Analogamente, in relazione agli ultimi lanci di petardi ed altri oggetti e alla rottura di un cancello della recinzione compiuto da alcuni tifosi nel tentativo di penetrare in campo, non si può non dare giusto risalto alla grave provocazione posta in essere dall’addetto della società teramana all’indirizzo della tifoseria ospite. Le circostanze sopra descritte inducono questa Commissione, al fine di meglio perequare la situazione sanzionatoria applicata alle due società, a decurtare per la Sambenedettese l’ammenda da 10.000 a 8.000 euro e a revocare la lettera di diffida. B) Quanto al calciatore si rileva dal referto di gara dell’assistente arbitrale che al 17° del primo tempo il Colantuono a gioco fermo ha colpito il suo avversario con una testata. Dal supplemento acquisito in questa sede emerge che la testata non ha rappresentato l’epilogo di un contrasto fra il Colantuono e il suo antagonista, in quanto il Colantuono, dopo essersi trattenuto e spintonato con il suddetto, lo ha raggiunto da dietro e lo ha colpito per ritorsione sulla nuca con una testata. Alla stregua di tale risultanza non è ipotizzabile la fattispecie attenuata dell’atto di violenza in reazione, stante la consolidata giurisprudenza disciplinare che attenua l’atto reattivo solo quando sia posto in essere dopo un comportamento violento dell’antagonista. Trattandosi, quindi, di atto di violenza a gioco fermo si impone la conferma della delibera impugnata, attesa la congruità della sanzione irrogata, rispettosa del consueto parametro adottato da questa Commissione per gli atti di violenza a gioco fermo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la ammenda irrogata alla S.S. Sambenedettese Calcio da 10.000 a 8.000 euro con revoca della lettera di diffida, e respingendo il reclamo del calciatore Stefano Colantuono. La tassa va restituita.
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