Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 22/12/01 n. 88/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MATTEO BOGANI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 81/C del 12.12.2001 – gara Cavese-Fidelis Andria del 9.12.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 22/12/01 n. 88/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S. FIDELIS ANDRIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE MATTEO BOGANI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 81/C del 12.12.2001 - gara Cavese-Fidelis Andria del 9.12.2001) Il Giudice Sportivo ha squalificato per quattro giornate il calciatore Matteo Bogani, dell’A.S. Fidelis Andria, “per comportamento offensivo verso l’arbitro che contestualmente spintonava”. La società sopra indicata ha proposto rituale reclamo finalizzato ad ottenere una riduzione della sanzione, sull’assunto che da parte del calciatore, di indole tranquilla “non vi è stata alcuna volontà di esprimere violenza nei confronti dell’arbitro”, e che il gesto, posto in essere come reazione ad un rigore dato al 94’ a favore della Cavese, è stato frainteso dall’arbitro. E tutto ciò, si aggiunge nel reclamo, al termine di una gara fortemente lottata e con il risultato di parità raggiunto dalla Fidelis Andria in inferiorità numerica per quasi tutta la durata della gara. Osserva la Commissione che le circostanze sopra esposte non incidono sulla materialità dei fatti, riportati dall’arbitro nei seguenti termini: “(Bogani) in senso di protesta mi spintonava e mi diceva: ‘Ma che rigore ti sei inventato, str…”. La condotta in esame è stata congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo e non vi sono validi motivi per accogliere la domanda di riduzione, posto che oltre all’offesa vi è stata la spinta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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