Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE DEL CALCIATORE MICHELE TAMBELLINI (Delibera G.S. Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 – gara Puteolana-Foggia del 6.1.2002)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 23/01/02 n. 108/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE DEL CALCIATORE MICHELE TAMBELLINI (Delibera G.S.
Com. Uff.n. 96/C del 9.1.2002 - gara Puteolana-Foggia del 6.1.2002)
Michele Tambellini, calciatore con il ruolo di portiere del Foggia Calcio
veniva squalificato dal Giudice Sportivo per tre giornate di gara “per atto di
particolare violenza ai danni di un raccattapalle che veniva colpito al volto
provocandogli sanguinamento del naso, a seguito di comportamento
ostruzionistico del suddetto”.
Avverso detto provvedimento interponeva rituale impugnazione la
società Foggia deducendo, in sintesi, che la sanzione doveva essere ridotta
posto che la condotta addebitata al Tambellini era stata posta in essere, in
reazione a fatto ingiusto altrui.
Sul punto si deducevano quindi una serie di principi correttamente espunti dal
diritto penale in materia di provocazione.
La Commissione Disciplinare esaminati gli atti ufficiali e i motivi di
appello osserva:
il fatto è pacifico; è ammesso dalla ricorrente; è stato valutato nella sua
intierezza da parte del primo giudice, né questa Commissione ritiene doversi
discostare dalla decisione assunta e qui impugnata. I principi dedotti nella
motivazione dell’appello sono corretti ma in una fattispecie devoluta alla
decisione di un giudice penale e non a quelli di un giudice sportivo.
Colpire un giovanissimo raccattapalle al volto, attingerlo al naso e
causargli una perdita di sangue, costituisce atto di violenza che non trova
attenuazione alcuna, anche se lo stesso stava tenendo una condotta volta a
far passare del tempo così tentando di far mantenere alla sua squadra
l’esiguo vantaggio conseguito sino al prossimo termine della gara .
A parte infatti che di tale perdita di tempo l’arbitro ne avrebbe disposto
il recupero, rimane il fatto che un tesserato non può mai, in nessuna
occasione, e per nessun motivo, porre in essere atti di violenza.
Il fatto, così come descritto dall’ufficiale di gara appare di particolare
gravità e la entità della sanzione inflitta che del resto già prende in
considerazione il contesto nel quale si è verificata, non merita censura
alcuna.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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