Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE DALENO SAVINO (FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA FIDELIS ANDRIACATANZARO DEL 6/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 23/04/03 n. 237 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE DALENO SAVINO (FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA FIDELIS ANDRIACATANZARO DEL 6/4/2003). Avverso la squalifica per due gare irrogatagli dal Giudice Sportivo per avere commesso un atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, ha ritualmente reclamato il calciatore Daleno Savino dando dell’episodio la diversa rappresentazione descritta nel reclamo e conseguentemente chiedendo, in tesi l’annullamento della sanzione comminata o, in subordine, la riduzione della medesima La Commissione, letto il reclamo, il referto di gara e l’allegato rapporto dell’assistente dell’Arbitro sig. Carmine Parrella, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere il gravame. La puntuale ricostruzione dell’accaduto resa dall’assistente dell’Arbitro nell’allegato al referto di gara, non consente infatti di recepire - stante il vigore di prova privilegiata attribuita dal Codice di Giustizia Sportiva alle risultanze nei documenti ufficiali - alla tesi dell’evento fortuito sostenuto dalla reclamante. Ne consegue che, risultando condivisibile anche quanto alla adeguatezza della sanzione, si impone l’integrale conferma della decisione impugnata. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Daleno Savino (Fidelis Andria S.r.l.). La tassa va addebitata.
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