Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE GIGLIO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Nuova Nardò- Catanzaro del 7.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE GIGLIO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 - gara Nuova Nardò- Catanzaro del 7.10.2001) L’U.S. Catanzaro 1929 ha presentato reclamo avverso la delibera con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Giuseppe Giglio, ritenuto responsabile di “atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. La sanzione riposa su quanto annotato dall’Arbitro nel rapporto relativo alla gara Nardò-Catanzaro del 7 ottobre 2001: al 20’ s.t. aveva espulso il n. 9 del Catanzaro, cioè il Giglio, “perché a gioco fermo colpiva un avversario al volto con una manata, reagendo ad un fallo subito”, senza provocare danni fisici all’antagonista. Nel chiedere la riduzione della sanzione, la società evidenzia che il tesserato ebbe a reagire dopo aver subito due falli consecutivi, e sostiene che la condotta è consistita “in un gesto di disapprovazione del tesserato, che ha appena sfiorato con la mano il suo antagonista”, il quale non cadde e non ebbe bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Ad avviso della reclamante, riscontrano la tesi difensiva due circostanze: al momento del fatto il Catanzaro vinceva per 2 a 0, ed una rete era stata segnata proprio dal calciatore poi espulso, che non aveva motivo di commettere un fallo volontario e gratuito, al di fuori del contesto agonistico. I motivi del ricorso sono stati illustrati all’odierna riunione dal segretario generale della società, che ha replicato a seguito dell’acquisizione di supplemento di rapporto arbitrale. Osserva la Commissione che la delibera del primo giudice non merita censura, essendo la sanzione adeguata alla condotta come descritta in rapporto e precisata nel supplemento: il calciatore colpito dal Giglio è caduto a seguito della “manata al viso” data in reazione non ad un atto di violenza, ma ad un fallo, dall’arbitro sanzionato e definito “normale”, tanto che l’autore non è stato ammonito. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it