Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE GIGLIO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 – gara Nuova Nardò- Catanzaro del 7.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 24/10/01 n. 43/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE GIUSEPPE GIGLIO
(Delibera G.S. Com. Uff. n. 31/C del 10.10.2001 - gara Nuova Nardò-
Catanzaro del 7.10.2001)
L’U.S. Catanzaro 1929 ha presentato reclamo avverso la delibera con
la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore Giuseppe
Giglio, ritenuto responsabile di “atto di violenza verso un avversario a gioco
fermo”.
La sanzione riposa su quanto annotato dall’Arbitro nel rapporto relativo
alla gara Nardò-Catanzaro del 7 ottobre 2001: al 20’ s.t. aveva espulso il n. 9
del Catanzaro, cioè il Giglio, “perché a gioco fermo colpiva un avversario al
volto con una manata, reagendo ad un fallo subito”, senza provocare danni
fisici all’antagonista.
Nel chiedere la riduzione della sanzione, la società evidenzia che il
tesserato ebbe a reagire dopo aver subito due falli consecutivi, e sostiene che
la condotta è consistita “in un gesto di disapprovazione del tesserato, che ha
appena sfiorato con la mano il suo antagonista”, il quale non cadde e non
ebbe bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari. Ad avviso della reclamante,
riscontrano la tesi difensiva due circostanze: al momento del fatto il Catanzaro
vinceva per 2 a 0, ed una rete era stata segnata proprio dal calciatore poi
espulso, che non aveva motivo di commettere un fallo volontario e gratuito, al
di fuori del contesto agonistico.
I motivi del ricorso sono stati illustrati all’odierna riunione dal segretario
generale della società, che ha replicato a seguito dell’acquisizione di
supplemento di rapporto arbitrale.
Osserva la Commissione che la delibera del primo giudice non merita
censura, essendo la sanzione adeguata alla condotta come descritta in
rapporto e precisata nel supplemento: il calciatore colpito dal Giglio è caduto a
seguito della “manata al viso” data in reazione non ad un atto di violenza, ma
ad un fallo, dall’arbitro sanzionato e definito “normale”, tanto che l’autore non
è stato ammonito.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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