Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ BIELLESE F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORI PAGGIO ENRICO E MORDENTI LUCA; AVVERSO AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA PRO VERCELLI-BIELLESE DEL 9/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ BIELLESE F.C. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORI PAGGIO ENRICO E MORDENTI LUCA; AVVERSO AMMENDA
2.000,00 EURO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA PRO VERCELLI-BIELLESE
DEL 9/3/2003).
Reclamando avverso provvedimenti con cui il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare ai calciatori Paggio Enrico e Mordenti Luca per avere,
rispettivamente: il primo compiuto un atto di violenza nei confronti di un avversario,
ed il secondo tenuto nei confronti di un assistente all’arbitro il comportamento
offensivo di cui gli viene fatto debito la società Biellese F.C. S.r.l. chiede ridursi ad
una gara l’entità di entrambe le squalifiche come sopra irrogate, per le considerazioni
svolte nell’atto di impugnazione.
La società reclamante ha infine chiesto la riduzione dell’ammenda di 2.000,00
euro, comminatale dal Giudice Sportivo per i fatti descritti a motivo dell’adottato
provvedimento, senza per altro fornire alcuna argomentazione a supporto di tale
richiesta, così che il reclamo, in ordine a detta precipua richiesta, risulta
inammissibile per totale carenza di motivazione.
La Commissione Disciplinare ha letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiale,
ritiene la doglianza accoglibile sola parzialmente.
Questo poiché nel mentre l’infrazione commessa dal calciatore Paggio appare
equamente sanzionata, ad avviso della Commissione, con la squalifica per una sola
giornata di gara, le risultanze dei documenti ufficiali agli atti, fonte di prova unica per
gli Organi di Disciplina Sportiva, non offrono margine di dubbio né sulla fondatezza
dell’addebito mosso al Mordenti, né sulla congruità della sanzione
conseguentemente inflittali.
Per questi motivi la Commissione
de l i b e r a
di accogliere il reclamo parzialmente riducendo ad una gara effettiva la squalifica
inflitta al calciatore Paggio Enrico e conferma i restanti due provvedimenti impugnati
La tassa non va addebitata.
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