Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE SPINELLI GIOVANNI (FIDELIS ANDRIA S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA LODIGIANI-FIDELIS ANDRIA DEL 9/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE SPINELLI GIOVANNI (FIDELIS ANDRIA S.R.L.)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA
LODIGIANI-FIDELIS ANDRIA DEL 9/3/2003).
Reclamando avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo gli ha inflitto
la squalifica per due gare , contestandogli di avere nella dedotta circostanza tenuto
comportamento offensivo, il sig. Spinelli Giovanni, calciatore della società Fidelis
Andria S.r.l. respinge argomentatamene l’addebito e conseguentemente chiede
annullarsi il provvedimento impugnato o, in subordine, ridursi la sanzione comminata.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, ritiene
il reclamo non accoglibile.
La tesi dell’avere l’arbitro errato nell’individuare il responsabile del fatto non
può infatti essere recepito dalla Commissione atteso che la ricostruzione
dell’episodio offerta dal reclamante trova puntuale smentita nelle risultanze del
referto di gara cui il Codice di Giustizia Sportiva conferisce il rigore di prova
privilegiata.
Di modo che, apparendo immune da vizi sotto il profilo sia del fondamento
della incolpazione, sia della congruità della sanzione irrogata, l’appellata decisione
merita integrale conferma.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Spinelli Giovanni.
La tassa va addebitata alla società Fidelis Andria S.r.l.-.
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