Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. GLADIATOR S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE ROMANO GAETANO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA GLADIATOR-LATINA DEL 9/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ U.S. GLADIATOR S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE ROMANO GAETANO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA
GLADIATOR-LATINA DEL 9/3/2003).
La società U.S. Gladiator S.r.l.ha interposto reclamo, nei modi e termini di rito,
avverso la decisione con cui il Giudice Sportivo ha comminato al calciatore Romano
Gaetano la squalifica per due gare contestandogli di aver tenuto il comportamento
descritto nella parte motiva del provvedimento impugnato, chiedendo ridursi ad una
sola giornata la squalifica inflitta al proprio tesserato. A sostegno di tale richiesta la
reclamante adduce che il gesto compiuto nella circostanza dal Romano fu dettato
dall’intento non di nuocere all’avversario bensì di allontanarlo da sè, come l’arbitro
stesso ha riferito nel referto di gara.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, ritiene di non
potere accogliere il gravame, essendo dell’avviso che pure nella rappresentazione
del fatto resa dalla società peraltro non ignorata dal primo giudice in sede di
motivazione, il comportamento comunque violento dell’incolpato trovi adeguata
sanzione nella squalifica per due gare.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Gladiator S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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