Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE LEVANTO DARIO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA GLADIATOR-LATINA DEL 9/3/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE LEVANTO DARIO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA GLADIATOR-LATINA DEL 9/3/2003). Interponendo rituale reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflitta al proprio calciatore Levanto Dario dal Giudice Sportivo per avere il predetto commesso i fatti descritti nel titolo di incolpazione, la società A.S. Latina 1996 sostiene che il comportamento tenuto nella circostanza dal proprio tesserato non ha assunto gli estremi di gravità ritenuti nella parte motiva del provvedimento impugnato e che comunque deve tenersi in conto il clima particolarmente acceso nel quale la gara trovava svolgimento. Chiede conseguentemente che l’entità della sanzione irrogata venga ridotta. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati i documenti ufficiali, ascoltato il designato della reclamante che aveva chiesto l’audizione personale, richiede di non poter accogliere la richiesta. Rilevato infatti che il comportamento tenuto dall’incolpato in due distinte circostanze ed a questi ascritto al primo giudice trova puntuale riscontro nel resoconto arbitrale, alle cui risultanze gli Organi della Disciplina Sportiva sono vincolati per quanto attiene al fatto, ed atteso l’indubbio contenuto di violenza degli atti (di particolare gravità il secondo di essi) posti in essere dal Levanto in due distinte circostanze nei confronti di avversari diversi, l’impugnata decisione risulta immeritevole di censura oltre che per il corretto apprezzamento dei fatti anche in punto di altrettanto corretta graduazione della sanzione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.S. Latina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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