Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE CALCIATORE LEVANTO DARIO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA GLADIATOR-LATINA DEL 9/3/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 26/03/03 n. 203 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S. LATINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CINQUE GARE
CALCIATORE LEVANTO DARIO (C.U. N.183/C DELL’ 11/3/2003 GARA
GLADIATOR-LATINA DEL 9/3/2003).
Interponendo rituale reclamo avverso la squalifica per cinque gare inflitta al
proprio calciatore Levanto Dario dal Giudice Sportivo per avere il predetto commesso
i fatti descritti nel titolo di incolpazione, la società A.S. Latina 1996 sostiene che il
comportamento tenuto nella circostanza dal proprio tesserato non ha assunto gli
estremi di gravità ritenuti nella parte motiva del provvedimento impugnato e che
comunque deve tenersi in conto il clima particolarmente acceso nel quale la gara
trovava svolgimento.
Chiede conseguentemente che l’entità della sanzione irrogata venga ridotta.
La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati i documenti ufficiali,
ascoltato il designato della reclamante che aveva chiesto l’audizione personale,
richiede di non poter accogliere la richiesta.
Rilevato infatti che il comportamento tenuto dall’incolpato in due distinte
circostanze ed a questi ascritto al primo giudice trova puntuale riscontro nel
resoconto arbitrale, alle cui risultanze gli Organi della Disciplina Sportiva sono
vincolati per quanto attiene al fatto, ed atteso l’indubbio contenuto di violenza degli
atti (di particolare gravità il secondo di essi) posti in essere dal Levanto in due distinte
circostanze nei confronti di avversari diversi, l’impugnata decisione risulta
immeritevole di censura oltre che per il corretto apprezzamento dei fatti anche in
punto di altrettanto corretta graduazione della sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Latina S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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