Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE LUIGI MOLINO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 – gara Igea Virtus-Foggia del 9.9.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE LUIGI MOLINO (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 - gara Igea Virtus-Foggia del 9.9.2001) Contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Luigi Molino del Foggia "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r A.A.)", ha proposto reclamo la società, invocando la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che la squalifica per due gare irrogata dal primo giudice sarebbe troppo penalizzante dato che l’espulsione sarebbe avvenuta nelle prime battute della gara, per cui il calciatore finirebbe per scontare quasi tre giornate di squalifica; ha dedotto altresì che l’atto compiuto dal Molino in danno del suo avversario non sarebbe avvenuto a gioco fermo, e cioè a carica agonistica ormai esaurita, ma in azione di gioco contemporaneamente al fallo subito ad opera del suddetto e in concomitanza del fischio col quale l’arbitro ha interrotto il gioco, per cui si tratterebbe di “atto di violenza in azione di gioco”, solitamente punito con una sanzione minore. All'esito dell'odierna riunione ritiene la Commissione che il primo motivo di gravame sia infondato, in quanto ripropone l’inaccettabile assunto, più volte respinto da questo organo disciplinare, che a fini sanzionatori si dovrebbe valutare la frazione di gara non disputata dal calciatore per l’avvenuta espulsione. Di contro, appare fondato a giudizio della Commissione il secondo motivo di gravame, relativo alla qualificazione giuridica della infrazione. In sede di supplemento l’arbitro ha confermato il rapporto, ma ha precisato che tra l’infrazione commessa dall’avversario in danno del Molino e l’atto di violenza posto in essere da quest’ultimo non è intercorso un apprezzabile lasso di tempo, in quanto l’atto è stato pressoché contemporaneo al fischio di interruzione del gioco: se si valuta il necessario intervallo psicotecnico, si deve concludere che la versione della ricorrente società ha trovato conferma negli atti ufficiali e che nella fattispecie è più corretto ravvisare l’ipotesi di “atto di violenza in azione di gioco”. Tale infrazione, sicuramente di minore gravità per la presenza di carica agonistica, è stata sempre sanzionata dagli organi disciplinari di questa Lega con la squalifica per un solo turno. Ne consegue che il reclamo deve essere accolto, riducendo ad una sola giornata la squalifica inflitta al calciatore Molino. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica del calciatore Luigi Molino ad una gara. La tassa va restituita.
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