Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GIANNI TESTA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.n. 14/C del 12.9.2001 – gara Fidelis Andria-Frosinone del 9.9.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 27/09/01 n. 21/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE GIANNI TESTA (FROSINONE CALCIO)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com.
Uff.n. 14/C del 12.9.2001 - gara Fidelis Andria-Frosinone del 9.9.2001)
Squalificato per due gare dal Giudice Sportivo "per comportamento
offensivo verso l'arbitro", il calciatore Gianni Testa del Frosinone ha proposto
reclamo contro la relativa delibera onde ottenere la riduzione della squalifica:
a sostegno del gravame ha dedotto che l'espressione incriminata non sarebbe
stata ispirata da intenti ingiuriosi ma sarebbe stata diretta ad esprimere una
protesta, scaturita da un estemporaneo malcontento.
All'odierna riunione è comparso il reclamante, il quale ha insistito nei
motivi del reclamo ribadendone le motivazioni.
Ritiene la Commissione che le doglianze del reclamante siano
destituite di fondamento.
Dal referto di gara e dal supplemento risulta che al 32° del secondo
tempo il calciatore Testa si è rivolto al direttore di gara esclamando "non
capisci un c…. , arbitro".
Trattasi con tutta evidenza non di una semplice protesta irriguardosa,
come dedotto dal tesserato, ma di una vera e propria offesa, e cioè di
un’aggressione alla persona dell'arbitro menomato nel suo prestigio e nel suo
decoro. Ad attenuare la fattispecie in esame non giova la dedotta tensione
agonistica, perchè tale tensione è fattore connaturato ad ogni competizione
sportiva che non deve in alcun modo condizionare in senso negativo un
calciatore professionista abituato al clima acceso della gara.
La condotta del Testa è stata congruamente sanzionata dal primo
giudice con la squalifica per due gare, secondo il consueto parametro sempre
adottato dagli organi disciplinari di questa Lega.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l'addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa versata va incamerata.
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