Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 278 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA PER UNA GARA DEL CAMPO DI GIOCO ED AMMENDA DI 5.000,00 EURO (C.U. N.250/C DEL 13/5/2003 GARA PRO SESTO-MESTRE DELL’ 11/5/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 278 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.C. MESTRE S. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA PER UNA
GARA DEL CAMPO DI GIOCO ED AMMENDA DI 5.000,00 EURO (C.U. N.250/C
DEL 13/5/2003 GARA PRO SESTO-MESTRE DELL’ 11/5/2003).
Con delibera del Giudice Sportivo veniva irrogata alla Società A.C.Mestre S.
S.r.l. la squalifica per una gara del campo di gioco ed ammenda di 5.000,00 euro.
Presentava reclamo la società chiedendo la revoca della squalifica del campo
e la riduzione dell'ammenda facendo presente che la società non era diffidata, che la
gara era stata disputata in campo avverso e che i fatti erano stati commessi da tre
individui che si trovavano indebitamente nel recinto di giuoco e nella zona degli
spogliatoi.
Nell'odierna riunione è presente l'avv. Monica Fiorillo che insiste nei motivi in
reclamo.
Quanto verificatosi (sputo al viso dell'arbitro, atteggiamento aggressivo e
plateale da parte di persone riferibili alla società Mestre) è in atti e non è contestato
dalla società.
Il comportamento profondamente disdicevole e censurabile da parte dei
sostenitori della società Mestre va adeguatamente sanzionato. Ma esaminando
approfonditamente i fatti la Commissione rileva:
- che essi si sono verificati in campo avverso ove limitata se non del tutto esclusa è la
possibilità da parte della società di controllare i propri sostenitori e le loro
intemperanze;
- che un preciso controllo da parte della società ospitante avrebbe impedito l'indebita
presenza in zone del campo di giuoco dove solo le persone autorizzate possono
sostare;
- e che la sanzione irrogata sembra eccessiva rispetto ai normali parametri usati da
questa commissione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società A.C. Mestre S. S.r.l.
revocando la squalifica del campo ed irrogando complessivamente l’ammenda di
10.000,00 euro con lettera di diffida (art.13/1 comma c) del Codice di Giustizia
Sportiva).
La tassa non va addebitata.
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