Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 278 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. IMOLESE S.R.L. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LISUZZO ANDREA DELLA SOCIETA’ FANO IN MERITO ALLA GARA FANO-A.C. IMOLESE DEL 4/5/2003.

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 278 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. IMOLESE S.R.L. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LISUZZO ANDREA DELLA SOCIETA’ FANO IN MERITO ALLA GARA FANO-A.C. IMOLESE DEL 4/5/2003. Con istanza - reclamo del 17 maggio 2003 -,pervenuta il 19 maggio 2003, la detta società,in base alla sentenza della CAF n.6 del 12 maggio 2003,chiede di valutare la posizione del calciatore Lisuzzo Andrea (Fano),gara Fano - Imolese del 4 maggio 2003. Rileva questa Commissione, senza entrare nel merito, che competente a giudicare su quanto richiesto dalla società è il Giudice Sportivo, qualora il ricorso venga presentato con le modalità e nei termini previsti dall'art.24 del Codice di Giustizia Sportiva e a questa Commissione, solo su segnalazione del Presidente della Lega ai sensi dell'art. 42/4 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la propria incompetenza a decidere sull’istanza. La tassa va addebitata.
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