Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 278 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.C. IMOLESE S.R.L. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE CALCIATORE LISUZZO ANDREA DELLA SOCIETA’ FANO IN MERITO ALLA GARA FANO-A.C. IMOLESE DEL 4/5/2003.
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/05/03 n. 278 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.C. IMOLESE S.R.L. AVVERSO POSIZIONE IRREGOLARE
CALCIATORE LISUZZO ANDREA DELLA SOCIETA’ FANO IN MERITO ALLA
GARA FANO-A.C. IMOLESE DEL 4/5/2003.
Con istanza - reclamo del 17 maggio 2003 -,pervenuta il 19 maggio 2003, la
detta società,in base alla sentenza della CAF n.6 del 12 maggio 2003,chiede di
valutare la posizione del calciatore Lisuzzo Andrea (Fano),gara Fano - Imolese del 4
maggio 2003.
Rileva questa Commissione, senza entrare nel merito, che competente a
giudicare su quanto richiesto dalla società è il Giudice Sportivo, qualora il ricorso
venga presentato con le modalità e nei termini previsti dall'art.24 del Codice di
Giustizia Sportiva e a questa Commissione, solo su segnalazione del Presidente
della Lega ai sensi dell'art. 42/4 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi la Commissione
d i c h i a r a
la propria incompetenza a decidere sull’istanza.
La tassa va addebitata.
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