Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 5.12.2001 DEL MASSAGGIATORE MICHELE RABBAGLIETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Martina-Foggia del 10.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 5.12.2001 DEL MASSAGGIATORE MICHELE RABBAGLIETTI (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Martina-Foggia del 10.11.2001) Contro il provvedimento innanzi richiamato si è appellata la società Foggia richiedendone una sostanziale riforma con riduzione della sanzione. Tale richiesta è motivata con le circostanze che la presenza in campo del massaggiatore Rabbaglietti era giustificata dal fatto di dover soccorrere un proprio calciatore infortunato, mentre quella dei dirigente della società Martina, con i quali è poi avvenuta la colluttazione, non aveva alcuna giustificazione. Posto che ai protagonisti degli eventi esaminati è stata inflitta identica sanzione, appare equo, a parere della ricorrente, una riduzione a favore del soggetto che si trovava legittimamente sul terreno di gioco. Ritiene la Commissione che le motivazioni addotte dalla ricorrente non siano condivisibili: le circostanze evidenziate non attenuano la gravità del comportamento sanzionato, unica circostanza assunta a base del provvedimento disciplinare. Valutata l’entità del fatti, quale risultante dagli atti ufficiali, la Commissione ritiene equa e proporzionata alla loro gravità la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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