Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE SANTO PARISE (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Frosinone-Acireale dell’11.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE SANTO PARISE (FROSINONE CALCIO)
AVVERSO LA SUA SQUALIFICA PER DUE GARE (Delibera G.S. Com. Uff.
n. 56/C del 14.11.2001 - gara Frosinone-Acireale dell’11.11.2001)
Il calciatore Santo Parise (Frosinone Calcio) ha preannunciato reclamo
avverso la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo per due gare.
Successivamente il calciatore non ha fatto seguito con i motivi nel
termine di rito, per cui si impone la declaratoria di inammissibilità del reclamo
ex art. 29 n. 9 del Codice di Giustizia Sportiva.
Per questi motivi, la Commissione
d i c h i a r a
l’inammissibilità del reclamo.
La tassa va incamerata.
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