Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. MARTINA AVVERSO LA AMMENDA DI € 5.000 (L. 9.681.350) CON DIFFIDA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Martina-Foggia del 10.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' A.C. MARTINA AVVERSO LA AMMENDA DI € 5.000 (L. 9.681.350) CON DIFFIDA E AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE ANTONINO CARDINALE (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Martina-Foggia del 10.11.2001) Avverso i provvedimenti in epigrafe ha proposto reclamo la società A.C. Martina richiedendo: A) per il calciatore Antonino Cardinale la riduzione della squalifica, motivata dal fatto che la valutazione del Giudice Sportivo è avvenuta sull’erroneo presupposto che l’infrazione del calciatore sia avvenuta “a gioco fermo” mentre la stessa è avvenuta in circostanze tali (reazione a precedente fallo di gioco dallo stesso subito) da poter essere assimilata a situazione di “gioco attivo”: la circostanza è anche avvalorata dal fatto che l’arbitro, nel suo referto ha precisato che il fallo è stato commesso “contemporaneamente” al suo fischio che interrompeva il gioco. B) Per la società la riduzione dell’ammenda e la revoca della diffida motivata con l’eccessiva onerosità della sanzione rispetto alla reale portata dei fatti addebitati. Dall’esame degli atti ufficiali e dalla verifica dei motivi del ricorso, la Commissione ha ritenuto di poter parzialmente accogliere l’istanza. A) Per quanto riguarda il calciatore Antonino Cardinale la Commissione rileva che nel referto arbitrale emerge chiaramente che la condotta sanzionata (gomitata al volto dell’avversario) è avvenuta “contemporaneamente” al fischio arbitrale, integrandosi quindi come azione fallosa a gioco attivo e come tale meritevole di sanzione limitata alla squalifica per una giornata di gara. B) Per quanto riguarda la sanzione inflitta alla società Martina, rilevata la consistenza dei fatti addebitati ed il generale contesto del comportamento tenuto dagli sportivi locali prima, durante e dopo la gara (quale emergente dagli atti ufficiali), la Commissione ritiene equa e proporzionata alla entità dei fatti la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica inflitta al calciatore Antonino Cardinale ad una gara e confermando le sanzioni dell’ammenda e della diffida inflitte alla società A.C. Martina. La tassa va restituita.
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