Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE DAVIDE CARFORA (Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 – gara Palmese-Gela dell’11.11.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. PALMESE CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER DUE GARE DEL CALCIATORE DAVIDE CARFORA
(Delibera G.S. Com. Uff. n. 56/C del 14.11.2001 - gara Palmese-Gela
dell’11.11.2001)
Con la delibera sopra precisata il Giudice Sportivo ha squalificato per
due gare effettive il calciatore Davide Carfora della società A.S. Palmese
Calcio "per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo".
Avverso tale delibera ha proposto tempestivo reclamo la suindicata
società, chiedendo la riduzione ad una sola gara della sanzione inflitta a quel
calciatore.
Nel proposto reclamo la società non contesta il comportamento
addebitato al calciatore nel rapporto arbitrale, ma sostiene l'assenza di ogni
violenza nel gesto da lui compiuto e conseguentemente considera eccessiva
la sanzione inflittagli.
All’odierna riunione è intervenuto un difensore della società, che ha
insistito nel reclamo, illustrandone le motivazioni.
La Commissione, quindi, ha ritenuto opportuno acquisire un
supplemento del rapporto arbitrale, al fine di accertare la dinamica dei fatti, in
quel rapporto separatamente addebitati al suindicato calciatore Davide
Carfora ed al calciatore Santo Matinella della squadra avversaria, anch’egli
espulso contemporaneamente al primo e sanzionato con uguale squalifica.
Da quel supplemento è emerso che i fatti addebitati ai due calciatori
erano contestualmente avvenuti con azioni reciprocamente violente, volte ad
affermare il diritto di rimessa in gioco della palla, uscita in fallo laterale.
In conformità a precedenti decisioni di questa Commissione, tali azioni
sono da considerare distinte dalle azioni commesse a gioco fermo, in quanto
riconducibili ad attività preparatorie alla ripresa del gioco stesso e, quindi,
assimilabili ad azioni commesse a gioco attivo.
Così ricostruiti i fatti contestati, è da considerare sanzione adeguata la
squalifica per una sola gara, come richiesto dalla società reclamante, seppure
con diverse argomentazioni.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica inflitta al calciatore
Davide Carfora ad una gara.
La tassa va restituita.
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