Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 1.250 (L. 2.420.337) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 50/C del 7.11.2001 – gara Pro Vercelli-Novara del 4.11.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 28/11/01 n. 70/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA AMMENDA DI € 1.250 (L. 2.420.337) (Delibera G.S. Com. Uff. n. 50/C del 7.11.2001 - gara Pro Vercelli-Novara del 4.11.2001) Con ricorso del 13 Novembre 2001, la U.S.Pro Vercelli Calcio ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo il 7 Novembre 2001, consistente nell’ammenda di 1.250 euro irrogata a causa del comportamento messo in atto dai propri sostenitori nel corso e al termine della gara Pro Vercelli- Novara del 4 Novembre 2001. Nel ricorso citato la società reclamante affermava, difatti, che lo striscione esposto dai propri tifosi non avesse alcun carattere offensivo; che i cori reciprocamente indirizzati dalle tifoserie avessero carattere ironico e non razzista; che i fatti successivi al termine della partita si fossero risolti senza alcun danno alle persone e alle cose. Osserva questa Commissione che i fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara conducono da un lato a una diversa valutazione dei fatti incriminati, mentre dall’altro confermano l’equità della sanzione disposta dal giudice di primo grado. Lo striscione esposto nella curva, rilevato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini, non aveva, in realtà intento offensivo. Deve, inoltre, evidenziarsi che il contenuto razzista dei cori non viene analiticamente descritto dal direttore di gara, che si limita a qualificarli razzisti, senza descriverne esattamente il contenuto; sarebbe stato ad avviso di questa Commissione più opportuna una descrizione puntuale delle espressioni offensive. Diversamente il lancio di oggetti verso il pullman dei calciatori del Novara e il tentativo di aggressione agli stessi scongiurato dall’intervento delle forze dell’ordine concreta un comportamento offensivo e potenzialmente pericoloso tale da giustificare di per sè stesso l’irrogazione dell’ammenda nella proporzione identificata dal Giudice Sportivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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