Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6.2.2002 DELL’ALLENATORE STEFANO DI CHIARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 – gara Novara- Valenzana del 20.1.2002) – PROCEDURA D’URGENZA
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA' NOVARA CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6.2.2002 DELL’ALLENATORE STEFANO DI
CHIARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 - gara Novara-
Valenzana del 20.1.2002) – PROCEDURA D’URGENZA
Avverso la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo
ha inflitto la squalifica fino a tutto il 6.2.2002 all’allenatore del Novara Stefano
Di Chiara “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara
(espulso, r. A.A.)”, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la società
onde ottenere la riduzione della sanzione. Sostiene che il proprio allenatore di
recente tesseramento, particolarmente agitato stante la difficoltà a
comunicare con i propri calciatori, avrebbe pronunciato la frase refertata non
all’indirizzo dell’arbitro, con l’intento di menomarne l’onorabilità, ma come
mero sfogo personale.
Le odierne acquisizioni processuali smentiscono la versione del fatto
che la reclamante ha prospettato ed ostano, quindi, a soluzioni diverse da
quelle adottate dal primo giudice.
Nel supplemento acquisito dalla Commissione, l’assistente arbitrale ha
confermato il referto di gara dal quale risulta che l’allenatore Di Chiara ha
gridato all’indirizzo dell’arbitro la frase “non capisci un c…., vai a fare in c…..”,
di contenuto univocamente offensivo; ha poi precisato che tale
comportamento antiregolamentare è stato posto in essere a due metri da lui,
trovandosi l’arbitro a circa cinquanta metri nell’area di rigore.
Tale risultanza induce ad escludere, stante il tono di voce elevato, che
si sia trattato di un mero sfogo, e cioè di una manifestazione di disappunto
non pubblicizzata e destinata a smaltire la tensione accumulata in panchina.
Adottando i consueti parametri, non sembra che la squalifica fino a
tutto il 6.2.2002 ecceda i limiti di una equa sanzione, anche perché emerge
dalla tenuità della sanzione stessa che si è tenuto conto della circostanza che
l’offesa non è stata direttamente percepita dal destinatario.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va incamerata.
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