Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NOVARA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6.2.2002 DELL’ALLENATORE STEFANO DI CHIARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 – gara Novara- Valenzana del 20.1.2002) – PROCEDURA D’URGENZA

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 30/01/02 n. 115/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA' NOVARA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 6.2.2002 DELL’ALLENATORE STEFANO DI CHIARA (Delibera G.S. Com. Uff.n. 107/C del 23.1.2002 - gara Novara- Valenzana del 20.1.2002) – PROCEDURA D’URGENZA Avverso la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica fino a tutto il 6.2.2002 all’allenatore del Novara Stefano Di Chiara “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara (espulso, r. A.A.)”, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la società onde ottenere la riduzione della sanzione. Sostiene che il proprio allenatore di recente tesseramento, particolarmente agitato stante la difficoltà a comunicare con i propri calciatori, avrebbe pronunciato la frase refertata non all’indirizzo dell’arbitro, con l’intento di menomarne l’onorabilità, ma come mero sfogo personale. Le odierne acquisizioni processuali smentiscono la versione del fatto che la reclamante ha prospettato ed ostano, quindi, a soluzioni diverse da quelle adottate dal primo giudice. Nel supplemento acquisito dalla Commissione, l’assistente arbitrale ha confermato il referto di gara dal quale risulta che l’allenatore Di Chiara ha gridato all’indirizzo dell’arbitro la frase “non capisci un c…., vai a fare in c…..”, di contenuto univocamente offensivo; ha poi precisato che tale comportamento antiregolamentare è stato posto in essere a due metri da lui, trovandosi l’arbitro a circa cinquanta metri nell’area di rigore. Tale risultanza induce ad escludere, stante il tono di voce elevato, che si sia trattato di un mero sfogo, e cioè di una manifestazione di disappunto non pubblicizzata e destinata a smaltire la tensione accumulata in panchina. Adottando i consueti parametri, non sembra che la squalifica fino a tutto il 6.2.2002 ecceda i limiti di una equa sanzione, anche perché emerge dalla tenuità della sanzione stessa che si è tenuto conto della circostanza che l’offesa non è stata direttamente percepita dal destinatario. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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