Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO MONZA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA MONZA-PRO SESTO DEL 6/4/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 30/04/03 n. 241 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ CALCIO MONZA S.P.A. AVVERSO AMMENDA 10.000,00 EURO (C.U. N.219/C DELL’ 8/4/2003 GARA MONZA-PRO SESTO DEL 6/4/2003). Con fax datato 10 Aprile 2003 la società Calcio Monza S.p.a. ha preannunciato reclamo avverso la delibera indicata in oggetto con la quale il Giudice Sportivo le ha irrogato l’ammenda di 10.000,00 euro. Con ordinanza del 17 Aprile 2003 (Com. Uff. n.234/C del 17/4/2003) questa Commissione ha ordinato l’acquisizione della raccomandata con la quale era stato proposto il reclamo, stante l’incertezza sulla data di spedizione del reclamo stesso. Dagli atti, ora completi acquisita la raccomandata, si desume che sia il fax, pervenuto il 16/4/2003 che la raccomandata spedita il 16/4/2003 sono stati trasmesso il primo ed inviata la seconda oltre i termini previsti dall’art. 34 comma 2) del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la Commissione ai sensi dell’art.29 commi 5) e 9) del Codice di Giustizia Sportiva d i c h i a r a l’inammissibilità del reclamo della società Calcio Monza S.p.a. -. La tassa va addebitata.
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