Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE FABIO DE SANZO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CATANZARO 1929 AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE DEL CALCIATORE FABIO DE SANZO (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001) Letto il reclamo della U.S. Catanzaro 1929 avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto a Fabio De Sanzo, calciatore della predetta società, la sanzione di squalifica per quattro gare effettive si osserva che la U.S. Catanzaro 1929 non contesta che il comportamento del De Sanzo integri offesa all’arbitro ma si duole della sanzione comminata, considerata eccessiva. Il reclamo non merita accoglimento. A parere di questa Commissione Disciplinare, invero, il De Sanzo dapprima si è comportato in modo irriguardoso verso l’arbitro; poco dopo, espulso, si allontanava ma ritornava sui suoi passi con atteggiamento minaccioso, tanto da dover essere trattenuto dai compagni di squadra, e pronunciava nei confronti dell’arbitro espressioni ingiuriose. Pertanto tale comportamento irriguardoso, minaccioso, offensivo merita la sanzione irrogata di sospensione per quattro giornate effettive di gara. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va incamerata.
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