Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE LUCA SANDERRA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 9.1.2002 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001)

Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE LUCA SANDERRA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 9.1.2002 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001) Con la delibera indicata in epigrafe il Giudice Sportivo ha squalificato Luca Sanderra fino a tutto il 9.1.2002 perchè, durante lo svolgimento della gara Frosinone-Catanzaro giocata il 14.10.2001, “in maniera palese…...”. Per ottenere una riduzione della sanzione, Luca Sanderra ha proposto reclamo giustificando il proprio comportamento con la forte preoccupazione dovuta al fatto di essere rimasto, dopo l'espulsione dell'allenatore, solo alla guida della squadra. Ha poi escluso di aver tenuto atteggiamenti minacciosi verso la terna e di aver proferito gli improperi riportati nel rapporto, che sarebbero stati, invece pronunciati dagli spettatori che assistevano alla gara sugli spalti retrostanti la panchina. Intervenuto di persona all'odierno procedimento, il reclamante ha insistito nei motivi e nelle conclusioni già proposti. Osserva la Commissione che i fatti addebitati al tesserato sono certamente gravi e trovano preciso riscontro nei rapporti stilati da un assistente dell'arbitro e dallo stesso direttore di gara e non possono essere seriamente contraddetti dalle inconsistenti proposizioni difensive formulate dall'allenatore in seconda. lnfatti: il primo ha riferito all'arbitro che il Sanderra, alzatosi dalla panchina, ha inveito contro di lui pronunciando al suo indirizzo frasi pesanti accompagnate da gesti offensivi e che, espulso, si è allontanato dal terreno di giuoco continuando a lanciare improperi, insistendo in questo atteggiamento anche dopo il triplice fischio che ha posto fine alla gara. L'arbitro ha, inoltre, precisato che, dopo l'espulsione decretata per i fatti segnalati dal suo assistente, il Sanderra rivolgeva al suo indirizzo una frase volgare ed offensiva. Tuttavia, alla stregua dei consolidati criteri sanzionatori utilizzati da questa Commissione in fattispecie analoghe, il ricorso può essere accolto quanto all'entità della sanzione che deve perciò essere contenuta nei limiti indicati in dispositivo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo fino a tutto il 28.11.2001 la squalifica inflitta all’allenatore Luca Sanderra. La tassa versata va restituita.
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