Lega nazionale professionisti serie – c – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELL’ALLENATORE STEFANO SANDERRA (FROSINONE CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 19.12.2001 (Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 – gara Frosinone-Catanzaro del 14.10.2001)
Lega nazionale professionisti serie – c - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale del 31/10/01 n. 47/C - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELL’ALLENATORE STEFANO SANDERRA (FROSINONE
CALCIO) AVVERSO LA SUA SQUALIFICA FINO A TUTTO IL 19.12.2001
(Delibera G.S. Com. Uff. n. 36/C del 17.10.2001 - gara Frosinone-Catanzaro
del 14.10.2001)
L'arbitro della gara Frosinone-Catanzaro, giocata nella città laziale il
14.10.2001, riferisce nel proprio rapporto che, al 16° del 2° tempo, l'allenatore
della squadra frusinate Stefano Sanderra, alzatosi dalla panchina, proferiva al
suo indirizzo frasi volgari ed irriguardose. Espulso reiterava il descritto
comportamento sferrando inoltre pugni e calci contro la panchina e
abbandonava il terreno di gioco soltanto successivamente, convinto
dall'intervento del capitano della propria squadra sollecitato dall'arbitro.
Entrato nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi il Sanderra, proferiva
ancora frasi offensive contro la terna arbitrale, sferrando un calcio contro un
cancello.
Per i comportamenti descritti, giudicati irriguardosi ed offensivi, il
Giudice Sportivo con la delibera indicata in epigrafe ha squalificato Stefano
Sanderra fino a tutto il 19.12.2001.
Per ottenere una riduzione della sanzione, ha proposto reclamo il
tesserato che, riconosciuti i fatti a lui attribuiti, ha tentato di mitigare la gravità
del proprio comportamento, per altro scevro da intenti aggressivi verso la
terna arbitrale, con la forte tensione provocata dall'importanza della gara.
All'odierno procedimento ha partecipato lo stesso Stefano Sanderra
riportandosi ai motivi del proprio reclamo ed alle conclusioni ivi rassegnate.
Osserva la Commissione che l’allenatore Stefano Sanderra ha
certamente posto in essere i fatti sopra indicati perchè essi sono
puntualmente riportati nel rapporto arbitrale e non contestati dal tesserato.
Tuttavia questa Commissione ritiene che il complessivo comportamento
mantenuto dal tesserato debba essere qualificato come un’accesa e reiterata
irriguardosa protesta verso le decisioni della terna arbitrale, privo di intenti
offensivi. Per questi motivi ed anche per perequare la squalifica a quelle
inflitte in analoghe fattispecie, secondo il metro sanzionatorio costantemente
utilizzato, la Commissione accoglie il reclamo, riducendo come in dispositivo
la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo fino a tutto il 21.11.2001 la squalifica
inflitta all’allenatore Stefano Sanderra.
La tassa versata va restituita.
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