Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FORLANI CRISTIAN (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA CREMONESE.-MESTRE DEL 17/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’04/12/02 n. 93 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. CREMONESE S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE FORLANI CRISTIAN (DELIBERA G.S. C.U. N.76/C DEL 19/11/2002 GARA CREMONESE.-MESTRE DEL 17/11/2002) La società Cremonese ha proposto reclamo contro la delibera indicata in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Cristian Forlani "per aver colpito con una gomitata al viso un avversario con il pallone non a distanza di gioco". A sostegno del gravame, finalizzato ad ottenere la riduzione della squalifica, ha dedotto che il Forlani non avrebbe commesso alcun atto di violenza, come provato dal fatto che l'avversario non sarebbe ricorso a cure mediche e non avrebbe riportato alcun danno, riprendendo regolarmente il gioco; ha quindi precisato che il contatto fra il braccio del Forlani e il volto dell'antagonista sarebbe stato del tutto fortuito, in quanto quest'ultimo di modesta statura, al contrario del Forlani, avrebbe abbassato la testa impattando il gomito del suo avversario. All'esito della odierna riunione ritiene la Commissione che la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo non possa essere ridotta in quanto l'atto, che va qualificato sicuramente atto di violenza e che non può valutarsi accidentale per il chiaro intento di ostacolare l'antagonista, é effettivamente avvenuto, come risulta dal referto di gara, a gioco in svolgimento, ma con il pallone non a distanza di gioco. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it