Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE ROSATI VALIANT (A.C. MESTRE S. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA MEDA-MESTRE DEL 16/2/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE ROSATI VALIANT (A.C. MESTRE S. S.R.L.) AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA MEDA-MESTRE
DEL 16/2/2003).
Avverso il provvedimento in epigrafe il calciatore ROSATI VALIANT ha
presentato ricorso, chiedendo la riduzione della squalifica. II ricorrente ha negato i
fatti addebitatigli, precisando che le imprecazioni percepite dall'arbitro non erano a lui
rivolte bensi all'allenatore del Mestre che lo aveva redarguito a causa di un errato
passaggio, mentre al termine della gara non si era assolutamente rivolto all'arbitro.
Dall'esame degli atti ufficiali la Commissione ritiene ampiamente documentato
il comportamento dapprima offensivo e successivamente irriguardoso tenuto dal
Rosati nei confronti dell'arbitro; inoltre, la reiterazione dell'atteggiamento irriguardoso
anche dopo la conclusione della gara non manifesta alcun ravvedimento, ma
aggrava la posizione complessiva del ricorrente in sede di graduazione della
sanzione.
In tale ottica il provvedimento del Giudice Sportivo appare equo e
proporzionato alla gravità dei fatti, inducendo la Commissione a respingere il
reclamo.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo.
La tassa va addebitata alla società A.C. Mestre S. S.r.l.-.
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