Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE ROMA OMAR (FROSINONE CALCIO S.R.L.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA PALMESEFROSINONE DEL 16/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’05/03/03 n. 178 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE ROMA OMAR (FROSINONE CALCIO S.R.L.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (C.U. N.161/C DEL 18/2/2003 GARA PALMESEFROSINONE DEL 16/2/2003). All'esito della gara PaImese-Frosinone del 16/2/03, l'Assistente dell'Arbitro che ha rilevato l’episodio segnalandolo al Direttore di gara ha riferito nel proprio rapporto che "al 42° del secondo tempo il sig. Roma Omar, n. 5 della società Frosinone., colpiva con una tacchettata un calciatore della società Palmese all'altezza del ginocchio. Tale episodio avveniva a gioco non in svolgimento". Per questa infrazione il Giudice Sportivo ha comminato a Roma Omar (Frosinone Calcio S.r.l.) la squalifica per due gare effettive „per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r. A.A.)". Per ottenere una riduzione della sanzione ha proposto reclamo il calciatore che, nel tentativo di minimizzare la portata dell’episodio, ha sostenuto trattarsi di fatto accidentale e senza conseguenze compiuto per liberarsi dalla marcatura dell'avversario mentre un proprio compagno stava battendo un calcio d’angolo. Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede l'Assistente Arbitrale precisa che "al 42° minuto del secondo tempo, in occasione di un calcio d'angolo a favore della società Frosinone, colpiva con un calcio all'altezza del ginocchio (con la pianta della scarpa), un avversario che lo marcava alle spalle con il chiaro intento di colpirlo. Osserva la Commissione che la tesi del reclamante è smentita dagli atti ufficiali e poiché la sanzione inflitta al calciatore è proporzionata all’infrazione disciplinare dal medesimo commessa il reclamo non può essere accolto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata alla società Frosinone Calcio S.r.l.-.
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