Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 41 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO AS ACIREALE SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BONANNO GIUSEPPE (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 – GARA GELA – ACIREALE DEL 22 SETTEMBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 41 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO AS ACIREALE SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE BONANNO GIUSEPPE (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.31/C
DEL 1^ OTTOBRE 2002 - GARA GELA - ACIREALE DEL 22 SETTEMBRE
2002)
Il calciatore Bonanno Giuseppe, tesserato per l’A.S. Acireale, ha proposto
reclamo, in via d’urgenza, avverso il provvedimento (Com.Uff.n.31/C del 1/10/
2002) mediante il quale il Giudice Sportivo gli ha comminato la squalifica per
due gare, per aver tenuto comportamento ripetutamente aggressivo nei
confronti del direttore di gara e per aver colpito con una manata un atleta
avversario, nella gara Gela-Acireale disputatasi il 22 settembre 2002.
Sostiene il reclamante che il Giudice Sportivo, in sede del rinvio disposto
dalla Commissione Disciplinare con deliberazione del 27 settembre 2002
(com.Uff. n.30/C del 30.9.2002), non aveva poteri di infliggergli sanzioni per il
dedotto fatto di condotta violenta avvenuto a gioco fermo, dal momento che la
trasgressione non era stata rilevata nè ovviamente sanzionata nella fase di
prima cognizione da parte dello stesso Giudice Sportivo, nè sanzionata dalla
Commissione Disciplinare nella sede di reclamo proposto da altro calciatore
(Procopio Gianluca della Gela J.T. Srl) avverso la prima decisione del G.S. in
sede della prima cognizione , immediatamente dopo la gara.
Il reclamante pone a fondamento della propria tesi difensiva il disposto di
cui all’art.31/A – a3 del Cod.Giust.Sport., che, prescrivendo, per i fatti di
condotta violenta avvenuti a gioco fermo, sfuggiti al controllo degli ufficiali di
gara, la sola possibilità di denunzia da parte del Procuratore Federale, del
Commissario Speciale e/o del Commissario di Campo (ove siano previsti) nel
termine perentorio “ad horas” ivi previsto, escluderebbe ogni potere del G.S.
di accertare e provvedere su tali fatti, una volta esaurita la detta prima fase di
cognizione.
Chiede pertanto il reclamante che il provvedimento di squalifica sia
revocato; in subordine, tenuto conto di tutte le circostanze, chiede che la
squalifica irrogata venga ridotta. Per completezza è opportuno ricordare lo
svolgimento della vicenda processuale.
A seguito della gara GELA-ACIREALE del 22/9/2002, il Giudice Sportivo,
letti i documenti ufficiali di gara, infliggeva al calciatore Gianluca Procopio del
Gela J.T. la squalifica per quattro giornate di gara.
Reclamava la società Gela, corredando l’esposto con cassetta video
riproducente lo svolgimento della gara.
La Commissione Disciplinare, previa ammissione del mezzo prova,
ritenuta l’estraneità del Procopio ai fatti contestatigli dal Giudice Sportivo
(l’aver colpito un calciatore della squadra ospite – Aloisi – con manata al viso
così provocandogli fuoriuscita di sangue dal labbro), revocava la sanzione
inflitta e rimetteva gli atti al Giudice Sportivo “per quanto di sua competenza”
(Com.Uff. n.30/C del 30/9/202).
In particolare rilevava la Commissione che la lesione al labbro del
calciatore Aloisi dell’Acireale era stata provocata accidentalmente da un suo
compagno di squadra e non dal Procopio e che nella ripresa televisiva era
emerso che il calciatore Bonanno dell’Acireale, nella ressa formatasi attorno
all’arbitro, aveva allontanato con una manata il Procopio intromessosi pur
essendo stato già sostituito nel gioco, e questo aveva a sua volta colpito con
altra manata il Bonanno.
Cio’ premesso appare fondato il reclamo del Bonanno nei limiti di cui in
appresso ed in proposito la Commissione Disciplinare osserva:
le disposizioni del vigente Cod.Giust.Sport. delineano con sufficiente
chiarezza i limiti di competenza del Giudice Sportivo.
L’art.24, in relazione all’art.31, chiarisce l’ambito della sua funzione
giurisdizionale.
In particolare e per quanto qui può interessare, entrambe le norme limitano
la cognizione del G.S., sia che si svolga sulla base dei documenti ufficiali o su
segnalazioni che possono proporre soltanto determinati organi entro termini
ristretti e perentori (art.31 A-a3), sia ancora sulla base di reclami di parte, ad
unica fase processuale.
Solo il rinvio da parte del Giudice di secondo grado può consentirgli una
nuova cognizione dei fatti e delle infrazioni connesse allo svolgimento della
gara.
Nella specie dedotta in giudizio il Giudice Sportivo ha ritenuto di aver poteri
di cognizione e decisione a causa dell’operato rinvio da parte del Giudice di
secondo grado.
Senonchè, questa Commissione deve discostarsi dal precedente indirizzo
interpretativo che, in base al tenore dell’art.26, 5 comma del precedente
codice, norma abrogata e sostituita dall’art.32 del vigente Cod.Giust.sport.,
consentiva il rinvio al Giudice Sportivo per fattispecie analoghe a quelle qui
trattate.
Infatti la nuova norma prevede la possibilità di rinvio al primo Giudice
unicamente nel caso che lo stesso abbia erroneamente dichiarato la
inammissiblità o la improcedibilità dell’istanza ossia del reclamo; da ciò
discende che questa Commissione avrebbe dovuto decidere nel merito in via
definitiva e non rinviare al primo Giudice.
A fronte quindi di una decisione di rinvio, non consentita dalla norma ora
vigente, che investiva nuovamente il Giudice Sportivo della “potestas
iudicandi” questi avrebbe dovuto sospendere il procedimento sollevando
davanti alla Corte Federale il conflitto di competenza.
Poichè il Giudice Sportivo non ha così provveduto, la sua decisione va
annullata limitatamente alla parte concernente il solo Bonanno Andrea, non
avendo altri reclamanti proposto in proposito analoghe censure, e per costoro
va quindi applicato il principio “tantum devolutum quantum appellatum”.
Per questi motivi, la Commissione
accoglie il reclamo e per l’effetto annulla la decisione del giudice di
primo grado; la tassa non va addebitata.
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