Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 41 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO GELA J.T. SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PROCOPIO GIANLUCA (DELIBERA G.S. COM. UFF. N.31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 – GARA GELA-ACIREALE DEL 22 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 41 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO GELA J.T. SRL AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE PROCOPIO GIANLUCA (DELIBERA G.S. COM. UFF. N.31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 - GARA GELA-ACIREALE DEL 22 SETTEMBRE 2002) - PROCEDURA D’URGENZA Con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n.24/C del 24.9.2002, il Giudice Sportivo sanzionava con 4 giornate di squalifica il calciatore Gianluca Procopio del Gela J.T. “perché aggrediva un calciatore della squadra ospite, appena espulso, colpendolo con delle manate al viso e provocandogli una leggera fuoriuscita di sangue dal labbro (calc.sost.)”. La societa’ proponeva reclamo in via d’urgenza, e all’esito della discussione con provvedimento del 27 settembre 2002 la Commissione Disciplinare revocava la sanzione ritenendo provata l’estraneita’ del Procopio ai fatti contestatigli dal Giudice Sportivo, e disponeva la trasmissione degli atti al Giudice Sortivo, per quanto di sua competenza. La Commissione, in particolare, presa visione della documentazione televisiva, cosi’ ricostruiva i fatti: “dopo la concessione di un calcio di rigore a favore del Gela J.T. quattro calciatori dell’Acireale attorniavano l’arbitro contestandolo vivacemente. Il direttore di gara indietreggiava fino ad uscire dalla linea di fondo del terreno di giuoco. Persistendo l’atteggiamento aggressivo dei calciatori dell’Acireale il Procopio (precedentemente uscito dal campo in quanto sostituito) si intrometteva fra l’arbitro e i calciatori avversari per separarli; a questo punto il n. 6 dell’Acireale Bonanno allontanava con una manata il Procopio il quala a sua volta colpiva sempre il Bonanno con una manata. E’ inoltre rilevabile che il danno fisico con fuoriuscita di sangue patito dal calciatore Aloisi (n.5 Acireale) non puo’ essere ricondotto alla responsabilita’ del Procopio (mai venuto in contatto con lo stesso) ma ad una involontaria gomitata del compagno di squadra del Bonano”. Il Giudice Sportivo, letta la decisione della Commissione Disciplinare e presa visione del documento televisivo, deliberava di squalificare per due gare il calciatore Gianluca Procopio perche’ lo stesso, gia’ sostituito, “si portava dalla panchina sul campo e a gioco fermo colpiva un atleta della squadra avversaria con una manata”. Avverso tale ultima delibera ha proposto reclamo in via d’urgenza la societa’ Gela J.T. chiedendo la revoca e/o la riduzione della squalifica, sull’assunto che il Procopio era intervenuto “esclusivamene per dirimere i calciatori dell’Acireale ed il direttore di gara, per separarli e preservare l’incolumita’ dell’arbitro messa a dura prova dal comportamento dei calciatori ospiti”. Si aggiunge nei motivi del reclamo che “dalle immagini si vede chiaramente che è il Bonanno a colpire il calciatore Procopio e solamente in quel momento che il nostro tesserato per difendersi ha allargato la mano non tanto per colpire ma proprio per allontanare il Bonanno”. Osserva la Commissione che la sanzione inflitta al Procopio tiene adeguatamente conto delle circostanze di fatto, ivi comprese qelle evidenziate dalla societa’ interessata ; ma nella specie non si puo’ parlare di “una sorta di legittima difesa”, bensi’ di condotta posta in essere a seguito di provocazione, perche’ il calciatore del Gela, cioe’ della sqadra che doveva battere il rigore, ebbe a reagire nei confronti del numero 6 dell’Acireale, Bonanno, che in precedenza aveva cercato di allontanare con una manata il Procopio. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it