Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 42 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FOGGIA CALCIO SRL AVVERSO AMMENDA DI €. 10.000,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. 24/C DEL 24/09/2002 – GARA FIDELIS ANDRIA- FOGGIA DEL 22/09/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 42 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FOGGIA CALCIO SRL AVVERSO AMMENDA DI €. 10.000,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. 24/C DEL 24/09/2002 - GARA FIDELIS ANDRIA- FOGGIA DEL 22/09/2002) La societa’ Foggia Calcio srl ha preannunciato reclamo avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo per cori espressivi di discriminazione razziale verso un calciatore locale nel corso della gara Fidelis Andria-Foggia del 22 settembre 2002. Successivamente la societa’ non ha dato seguito al preannunciato reclamo, per cui si impone la declaratoria di inammissibilita’ ex art.29,comma12 C.G.S. Per questi motivi, la Commissione d i c h i a r a l’inammissibilita’ del reclamo La tassa va addebitata.
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