Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 42 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE VITIELLO CIRO (FC PUTEOLANA SRL) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 – GARA LATINA-PUTEOLANA DEL 22 SETTEMBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 42 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO CALCIATORE VITIELLO CIRO (FC PUTEOLANA SRL)
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 24/C
DEL 24 SETTEMBRE 2002 - GARA LATINA-PUTEOLANA DEL 22
SETTEMBRE 2002)
La Commissione, letti gli atti ed in particolare il reclamo proposto del
calciatore, ritenuto che le frasi pronunciate dal calciatore, per il significato
proprio delle parole usate, non possono essere considerate offensive, ma
meramente irriguardose; tanto premesso ritiene equo, in parziale riforma della
decisione del primo giudice, ridurre di una giornata la sanzione irrogata al
calciatore.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata di squalifica la
sanzione inflitta al calciatore Ciro Vitiello; la tassa non va addebitata,
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