Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 42 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE VITIELLO CIRO (FC PUTEOLANA SRL) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 – GARA LATINA-PUTEOLANA DEL 22 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 42 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE VITIELLO CIRO (FC PUTEOLANA SRL) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. COM. UFF.N. 24/C DEL 24 SETTEMBRE 2002 - GARA LATINA-PUTEOLANA DEL 22 SETTEMBRE 2002) La Commissione, letti gli atti ed in particolare il reclamo proposto del calciatore, ritenuto che le frasi pronunciate dal calciatore, per il significato proprio delle parole usate, non possono essere considerate offensive, ma meramente irriguardose; tanto premesso ritiene equo, in parziale riforma della decisione del primo giudice, ridurre di una giornata la sanzione irrogata al calciatore. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo, riducendo ad una giornata di squalifica la sanzione inflitta al calciatore Ciro Vitiello; la tassa non va addebitata,
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