Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 43 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO MANTOVA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE TODEA CHRISTIAN (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 GARA MANTOVA-PAVIA DEL 29 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 43 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO MANTOVA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE TODEA CHRISTIAN (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 GARA MANTOVA-PAVIA DEL 29 SETTEMBRE 2002) La Commissione, letti gli atti e sentita la parte, ritiene, pregiudizialmente, inammissibile l’offerta di prova mediante ripresa televisiva, posto che la tesi difensiva ammette che il contatto vi è stato. Infatti, il disposto di cui all’art. 31) A. a/4 C.G.S. ammette tale mezzo di prova solo quando tenta a dimostrare che il tesserato “non ha in alcun modo commesso l’infrazione”. Pertanto , assume autorità di strumento probatorio privilegiato il rapporto dell’Arbitro, il quale, oltre ad essere chiaro sulla dinamica dei fatti, conferma con la decisa espulsione la gravita’ della violazione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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