Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 43 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO MANTOVA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE TODEA CHRISTIAN (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C DEL 1^ OTTOBRE 2002 GARA MANTOVA-PAVIA DEL 29 SETTEMBRE 2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’09/10/02 n. 43 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO MANTOVA CALCIO AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE
CALCIATORE TODEA CHRISTIAN (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C
DEL 1^ OTTOBRE 2002 GARA MANTOVA-PAVIA DEL 29 SETTEMBRE
2002)
La Commissione, letti gli atti e sentita la parte, ritiene, pregiudizialmente,
inammissibile l’offerta di prova mediante ripresa televisiva, posto che la tesi
difensiva ammette che il contatto vi è stato. Infatti, il disposto di cui all’art. 31)
A. a/4 C.G.S. ammette tale mezzo di prova solo quando tenta a dimostrare
che il tesserato “non ha in alcun modo commesso l’infrazione”.
Pertanto , assume autorità di strumento probatorio privilegiato il rapporto
dell’Arbitro, il quale, oltre ad essere chiaro sulla dinamica dei fatti, conferma
con la decisa espulsione la gravita’ della violazione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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