Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’10/12/02 n. 97 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARE DELL’ 8 E 9 DICEMBRE 2002 GARA SAVONA – FLORENTIA VIOLA (GIRONE “B”)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’10/12/02 n. 97 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARE DELL’ 8 E 9 DICEMBRE 2002
GARA SAVONA – FLORENTIA VIOLA (GIRONE “B”)
- Il Giudice Sportivo,
letti gli atti ufficiali,
o s s e r v a
- dagli atti ufficiali di gara emerge con assoluta uniformità che durante l’incontro i
sostenitori locali lanciavano in direzione di un assistente numerose monetine alcune
delle quali lo colpivano – senza conseguenze – ad una gamba;
- al temine, un consistente numero di persone sostavano o si consentiva che sostassero
sul terreno di gioco e negli spogliatoi ed alcuni di essi assumevano atteggiamento
minaccioso nei confronti di un assistente arbitrale contro il quale erano rivolte ripetute
frasi ingiuriose;
- un esagitato, in particolare, dichiarandosi dirigente della società Ligure si segnalava per
comportamento offensivo sopra descritto rivolto anche agli altri ufficiali di gara, offese
che reiterava successivamente nonostante che fosse stato allontanato dal dirigente
addetto all’arbitro; l’altro assistente, a sua volta attorniato da persone abusivamente
presenti nel recinto di gioco alcune delle quali certamente addette o comunque riferibili
alla società Savona e non identificate, veniva colpito da tergo - nel mentre scendeva le
scale – con tre calci alle gambe, risentendo leggero dolore;
- nelle medesime circostanze anche l’altro assistente veniva fatto oggetto di pesanti
espressioni offensive dalle stesse persone sopra indicate;
- tra queste il dirigente accompagnatore GEMELLI Simone assumeva plateale
comportamento offensivo nei confronti di uno degli ufficiali di gara;
- i fatti come descritti si segnalano, specie nella parte in cui si riferiscono a gesti di
inammissibile violenza rivolti verso un componente della terna arbitrale, per la loro
oggettiva gravità;
- gli episodi di intemperanza registrati al termine della gara in un contesto di diffusa
aggressività anche fisica, sono rappresentativi di uno specifico stato di pericolo anche
agevolato dall’ inammissibile presenza di numerose persone che indebitamente si
trovavano nel recinto di gioco e negli spogliatoi;
- di quanto sopra è chiamata a rispondere, fatte salve le responsabilità individuali come
risultano dal dispositivo, la società Savona in virtù del principio di responsabilità
oggettiva;
- la natura e la misura della sanzione sono individuate sulla base della valutazione dei
principi sportivi violati e della qualità della violenza portata contro un ufficiale di gara e
inflitta secondo sperimentati criteri di adeguatezza e proporzionalità.
Quanto alla società Florentia Viola risulta, a sua volta, dagli atti che propri sostenitori in
campo avverso lanciavano fumogeni e rotoli di carta igienica senza colpire, in qualche
occasione trattenendo il pallone a fini ostruzionistici;
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
a) di squalificare per UNA GARA EFFETTIVA il campo di gioco della società Savona,
infliggendo alla stessa l’ammenda di € 5.000,00.
b) l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. (art. 14/e C.G.S.) fino a tutto il 31
DICEMBRE 2002 al Signor GEMELLI Simone (Savona).
c) di infliggere alla società Florentia Viola l’ammenda di € 400,00
di rimettere gli atti alla Lega per quanto di competenza.
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