Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.76/C DEL 19/11/2002 GARA BRINDISI-FOGGIA DEL 17/11/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI €
10.000,00 CON LETTERA DI DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.76/C DEL
19/11/2002 GARA BRINDISI-FOGGIA DEL 17/11/2002)
In base alle risultanze degli atti ufficiali il (giudice Sportivo ha deliberato
l'ammenda di € 10.000,00 e lettera di diffida a carico del Foggia Calcio S.r.l, per la
condotta tenuta dai suoi sostenitori nel corso e al termine della gara Brindisi - Foggia
del 17 novembre 2002.
La società ha proposto reclamo, con motivi illustrati poi dal Difensore avv.
Monica Fiorillo nel corso della riunione, con richiesta di riduzione della sanzione
pecuniaria e revoca della diffida.
Il reclamo va accolto, posto che le intemperanze dei tifosi del Foggia non
hanno provocato danni fisici ai componenti la terna arbitrale, e dovendosi tenere
nella dovuta considerazione il fatto che la gara veniva disputata "fuori casa", e cioè a
Brindisi, e che l'invasione del campo al termine della partita é stata manifestazione,
comunque indebita, di esultanza.
Tutto ciò premesso, si stima sanzione più adeguata al disvalore dei fatti
l'ammenda di € 5.000,00, senza diffida.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
in accoglimento parzialmente il reclamo infliggendo alla società Foggia Calcio S.r.l.
l’ammenda di € 5.000,00 con revoca della lettera di diffida.
La tassa non va addebitata.
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