Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GREGORIO ATTILIO (A.S. LODIGIANI S.R.L.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U.N.82/C DEL 26/11/2002 GARA FROSINONE-LODIGIANI DEL 24/11/2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’11/12/02 n. 99 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO CALCIATORE GREGORIO ATTILIO (A.S. LODIGIANI S.R.L.)AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE (DELIBERA G.S. C.U.N.82/C DEL 26/11/2002 GARA FROSINONE-LODIGIANI DEL 24/11/2002) Il calciatore, che non si è presentato alla odierna riunione, ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo in epigrafe indicata. Il reclamo va respinto. Dalla lettura degli atti si desume chiaramente ed in modo inequivocabile l’atto violento commesso nei confronti di un avversario nell’intervallo tra il 1° tempo ed il 2° tempo della gara. Congrua è la sanzione in linea con gli orientamenti ed i parametri adottati da questa Commissione nelle fattispecie. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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