Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BERTI VINCENZO (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA TIVOLI-BRINDISI DEL 26/1/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BERTI VINCENZO (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA TIVOLI-BRINDISI DEL 26/1/2003). Con ricorso del 1 febbraio 2003 la società Brindisi Calcio S.r.l. ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo il 28 Gennaio 2003 consistente nella squalifica per due gare del calciatore Berti per comportamento irriguardoso verso l'arbitro accompagnato da espressione blasfema durante la gara Tivoli-Brindisi del 26 Gennaio 2003. Nel ricorso citato la società reclamante, pur non contestando la ricostruzione dei fatti esposta negli atti ufficiali di gara, affermava che il clima di tensione nella quale avviene la preparazione dei giocatori durante la settimana non consente ad essi una serena preparazione della partita, che l'ammonizione e l'espulsione sono state la conseguenza di un'unica situazione di gioco e che, comunque, il Berti non era mai incorso in provvedimenti del genere. Ritiene questa Commissione che le argomentazioni della reclamante non siano condivisibili. Il comportamento di cui trattasi concreta una violazione dei principi di lealtà e correttezza cui devono uniformarsi gli atleti durante la gara, nè può essere adombrata una specie di continuazione del fatto in quanto trattasi di due fatti separatamente sanzionabili dall'ordinamento sportivo. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi congrua ai fatti descritti. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respinge il reclamo. La tassa va addebitata.
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