Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE BERTI VINCENZO (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA TIVOLI-BRINDISI DEL 26/1/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’12/02/03 n. 159 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ BRINDISI CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE CALCIATORE BERTI VINCENZO (C.U. N.142/C DEL 28/1/2003 GARA
TIVOLI-BRINDISI DEL 26/1/2003).
Con ricorso del 1 febbraio 2003 la società Brindisi Calcio S.r.l. ricorreva avanti
a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice
Sportivo il 28 Gennaio 2003 consistente nella squalifica per due gare del calciatore
Berti per comportamento irriguardoso verso l'arbitro accompagnato da espressione
blasfema durante la gara Tivoli-Brindisi del 26 Gennaio 2003.
Nel ricorso citato la società reclamante, pur non contestando la ricostruzione
dei fatti esposta negli atti ufficiali di gara, affermava che il clima di tensione nella
quale avviene la preparazione dei giocatori durante la settimana non consente ad
essi una serena preparazione della partita, che l'ammonizione e l'espulsione sono
state la conseguenza di un'unica situazione di gioco e che, comunque, il Berti non
era mai incorso in provvedimenti del genere.
Ritiene questa Commissione che le argomentazioni della reclamante non
siano condivisibili. Il comportamento di cui trattasi concreta una violazione dei principi
di lealtà e correttezza cui devono uniformarsi gli atleti durante la gara, nè può essere
adombrata una specie di continuazione del fatto in quanto trattasi di due fatti
separatamente sanzionabili dall'ordinamento sportivo.
La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi congrua ai fatti
descritti.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respinge il reclamo.
La tassa va addebitata.
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