Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 72 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO MANTOVA CALCIO 1994 S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 11.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.59/C DEL 29 OTTOBRE 2002 GARA MANTOVA– CREMONESE DEL 27 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’13/11/02 n. 72 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO MANTOVA CALCIO 1994 S.R.L. AVVERSO AMMENDA DI € 11.000,00 (DELIBERA G.S. C.U. N.59/C DEL 29 OTTOBRE 2002 GARA MANTOVA– CREMONESE DEL 27 OTTOBRE 2002) Con ricorso del 31.10.2002 la società Mantova ricorreva avanti a questa Commissione per ottenere la riforma del provvedimento irrogato dal Giudice Sportivo il 29.10.2002, consistente nella ammenda di €11.000,00 per il comportamento tenuto dai sostenitori della società durante la gara Mantova - Cremonese del 27.10.2002, concretatosi nell’aver rivolto ad un calciatore di colore della società ospite espressioni di discriminazione razziale e per il lancio di petardi. Nel ricorso citato, la società reclamante affermava, difatti, che non è identificabile il settore dello stadio da cui sono pervenute le grida espressive di discriminazione razziale e che appare incongruo affermare che i propri tifosi abbiano mantenuto un comportamento razzista, dacchè la stessa società.Mantova conta nel proprio organico un giocatore di colore. La ricostruzione dei fatti esposta dalla reclamante appare in insanabile contrasto con il rapporto del commissario di campo sig. Severgnini il quale referta: “al 35° del 2° tempo sostenitori del Mantova, lato tribuna centrale, rivolgevano per alcuni secondi dei buu buu all’indirizzo del calciatore di colore numero 15 della Cremonese appena entrato nel terreno di gioco.” Deve inoltre tenersi presente che a tale atteggiamento non ha corrisposto né una precisa attività della società ospitante né una dissociazione da parte del resto del pubblico, che avrebbe comportato una esenzione della responsabilità o comunque una riduzione della pena comminabile. Il comportamento di cui trattasi appare contrassegnato da un pregiudizio razziale specificatamente sanzionato dalla norma prevista dal codice di giustizia sportiva. La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare, quindi congrua alla violazione contestata. Per questi motivi la Commissione Disciplinare d e l i b e r a di respinge il reclamo della società Mantova Calcio 1994 S.r.l. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it