Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’15/01/03 n. 130 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 1.000,00 (DELIBERA G.S. C.U.N.104/C DEL 17/12/2002 GARA POGGIBONSIMONTEVARCHI DEL 15/12/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’15/01/03 n. 130 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. AVVERSO AMMENDA €
1.000,00 (DELIBERA G.S. C.U.N.104/C DEL 17/12/2002 GARA POGGIBONSIMONTEVARCHI
DEL 15/12/2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società
Poggibonsi Valdelsa l'ammenda di 1000,00 euro, adottando la seguente motivazione:
"perché al termine della gara un gruppo di propri sostenitori rivolgeva all'arbitro frasi
offensive, colpendo inoltre con pugni e sputi l'autovettura a bordo della quale la terna
arbitrale stava lasciando l'impianto sportivo".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società , minimizzando il fatto e
chiedendo una congrua riduzione dell'ammenda. In particolare ha sostenuto che il
comportamento del piccolo gruppo di propri sostenitori, seppur censurabile, dovrebbe
essere interpretato come un atteggiamento di protesta isolato e limitato a un
intervallo di tempo ridotto, tanto che la terna arbitrale sarebbe stata in grado di
traslocare dall'auto del dirigente addetto all'arbitro, mossasi dall'interno dell'impianto
sportivo, in un'altra autovettura posta a brevissima distanza, in posizione visibile al
gruppo di contestatori, senza che venissero reiterati episodi di minaccia o di offesa.
All'esito della odierna riunione ritiene la Commissione, alla luce degli atti
ufficiali di gara, che l'episodio avvenuto al termine della partita vada ridimensionato
nel senso sostenuto dalla reclamante e vada valutato come censurabile ma isolato e
momentaneo atto di protesta verso la terna arbitrale, scevro però da intenti di
aggressione fisica dei componenti della stessa.
Valutato l'episodio in tale ottica, l'ammenda può essere ridotta a € 500,00.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo proposto della società Poggibonsi Valdelsa
S.r.l. riducendo l'ammenda a € 500,00.
La tassa non va addebitata.
- La tassa va addebitata.
Share the post "Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’15/01/03 n. 130 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ POGGIBONSI VALDELSA S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 1.000,00 (DELIBERA G.S. C.U.N.104/C DEL 17/12/2002 GARA POGGIBONSIMONTEVARCHI DEL 15/12/2002)"