Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’15/01/03 n. 130 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO A.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 7.500,00 CON DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.113/C DEL 24/12/2002 GARA FOGGIANOCERINA DEL 22/12/2002)
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Comunicato ufficiale dell’15/01/03 n. 130 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO A.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO AMMENDA € 7.500,00 CON
DIFFIDA (DELIBERA G.S. C.U.N.113/C DEL 24/12/2002 GARA FOGGIANOCERINA
DEL 22/12/2002)
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato alla società
Nocerina, all'esito della partita Foggia-Nocerina del 22.12.2002, la ammenda di 7.500
euro con diffida e obbligo del risarcimento dei danni, così motivando: "perché propri
sostenitori in campo avverso lanciavano petardi anche di notevole potenza indirizzati
verso il portiere locale che riportava stordimento, senza altro danno; petardi e
mortaretti venivano nuovamente lanciati in campo ed uno di essi esplodeva poco
distante da un assistente arbitrale, che risentiva dolore all'orecchio sinistro e
persistenti fastidi auditivi, che non gli impedivano tuttavia di portare a termine il suo
compito; la stessa tifoseria dava luogo ad ulteriori fitti lanci anche di razzi che
venivano indirizzati verso gli spettatori locali dei quali veniva concretamente messa in
pericolo l'incolumità personale; per avere i tifosi prima dell'inizio della partita, seppure
provocati da due esagitati locali, lanciato oggetti di varia natura senza colpire; al
termine numerosi seggiolini di plastica erano dati alle fiamme (obbligo risarcimento
danni, lettera di diffida art. 13 co.l° del C. G. S.)".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società , minimizzando gli episodi
di intemperanza e chiedendo la congrua riduzione dell'ammenda e la revoca della
diffida e dell'obbligo del risarcimento danni. Al riguardo ha dedotto: a) che il primo
giudice non avrebbe tenuto conto della circostanza che in campo avverso
particolarmente difficoltose sono la prevenzione e il controllo delle intemperanze
della propria tifoseria; b) che non vi sarebbe la prova che il lancio del petardo
all'indirizzo del collaboratore dell'arbitro sia attribuibile ai tifosi di Nocera, dato che
tanto l'arbitro quanto il suo assistente ammettono d'ignorare la provenienza del
petardo, che verosimilmente sarebbe stato scagliato dalla opposta tifoseria
all'indirizzo di un calciatore nocerino intento a battere il calcio d'angolo; c) che il
primo giudice non avrebbe considerato l'attività preventiva svolta dai dirigenti
campani, consistita nell'allertare la Prefettura e la Questura di Foggia segnalando i
rapporti particolarmente tesi esistenti fra le due tifoserie; d) che sarebbe illegittimo
l'addebito dei danni in assenza di verifiche fatte al termine della partita.
All'esito dell'odierna riunione ritiene la Commissione che le doglianze avanzate
dalla società reclamante sono in parte fondate e che il gravame deve essere
parzialmente accolto.
Alla luce degli atti ufficiali é da ritenere che l'assunto della società , la quale
sostiene che il fatto di maggior gravità , e cioé il lancio del petardo in prossimità
dell'assistente arbitrale, sarebbe stato erroneamente valutato dal primo giudice, dato
che sia il direttore di gara, sia il suo assistente, ammettono di non avere accertato la
provenienza del petardo stesso, non può essere condivisa, in quanto tale assunto é
smentito dal Commissario di Campo e dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, i quali
riferiscono che il petardo é partito dal settore occupato dai tifosi della Nocerina, così
colmando la lacuna percettiva dei due ufficiali di gara. Del pari infondato é l'assunto
della reclamante circa la mancata constatazione dei danni al termine della partita che
renderebbe arbitrario l'addebito dei danni stessi: dal referto del Collaboratore
dell'Ufficio Indagini risulta che al termine della gara i tifosi campani hanno dato alle
fiamme una ventina di seggiolini di plastica, per cui, versandosi nella ipotesi di
percezione diretta da parte dell'addetto federale della vandalica immutazione dei
luoghi, appare erroneo dolersi della mancata constatazione della situazione di fatto al
termine della gara.
Sgomberato il campo da questi motivi di reclamo, va comunque detto che la
sanzione irrogata appare decisamente eccessiva: ed infatti, é di tutta evidenza che il
primo giudice non ha attribuito il giusto peso a due fatti di notevole rilevanza
disciplinare, sui quali la reclamante ha giustamente insistito nell'invocare la riduzione
della ammenda e la revoca della diffida.
Non é stata valutata in prime cure la circostanza che la Nocerina era in campo
avverso ove limitata, se non tutto esclusa, é la possibilità da parte della società di
controllare la propria tifoseria e di prevenire le sue intemperanze, per cui, in sintonia
con la costante giurisprudenza di questa Commissione, la responsabilità é da
ritenere attenuanta. Non é stata altresì valutata e valor izzata nella giusta misura la
attività preventiva svolta dalla Nocerina, che nei giorni antecedenti la gara ha
allertato non solo la Prefettura e la Questura di Foggia, ma anche il Ministero
dell'Interno, per ottenere un rafforzamento del servizio d'ordine, atto a fronteggiare i
rischi derivanti dalla conflittualità esistente fra le due tifoserie.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società A.G. Nocerina S.r.l.
riducendo l'ammenda a € 5.000,00 con obbligo di risarcimento danni e revocando la
diffida.
La tassa non va addebitata.
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