Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO U.S. BRINDISI CALCIO SRL AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE ADAMI MASSIMILIANO E SQUALIFICA UNA GARA CALCIATORE 48/162 CORONA GIORGIO (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 – GARA PALMESE-BRINDISI DEL 9 OTTOBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO U.S. BRINDISI CALCIO SRL AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE CALCIATORE ADAMI MASSIMILIANO E SQUALIFICA UNA GARA CALCIATORE 48/162 CORONA GIORGIO (DELIBERA G.S. COM.UFF. N.44/C DEL 10 OTTOBRE 2002 - GARA PALMESE-BRINDISI DEL 9 OTTOBRE 2002) PROCEDURA D’URGENZA Reclamando avverso i provvedimenti con cui il G.S. ha irrogato ai calciatori Corona Giorgio ed Adami Massimiliano la squalifica rispettivamente di una tre giornate di gara, per aver commesso quanto a ciascuno di essi addebitato in motivazione, la società Brindisi Calcio chiede annullarsi la squalifica inflitta al Corona e ridursi quella comminata all’ Adami. Ciò, per i motivi esposti nel reclamo e sostanzialmente invocando a vantaggio di entrambi l’attenuante della provocazione. La Commissione rileva preliminarmente che non essendo impugnabili i provvedimenti di squalifica limitata ad una sola giornata di gara, ai sensi del disposto dell’art. 41, comma 3, lett.a) del C.G.S., il reclamo, per quanto precipuamente concerne il calciatore Corona, deve essere dichiarato inammissibile. Ritiene per il resto di non potere accogliere il gravame, non trovando la tesi della società il necessario riscontro nelle risultanze dei documenti ufficiali – fonte di prova privilegiata per gli Organi della Giustizia Sportiva – né risultando l’entità della sanzione irrogata sperequata rispetto alla oggettiva gravità degli addebiti mossi. Per questi motivi , la Commissione d i c h i a r a inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Corona Giorgio e di respingere il reclamo avverso la squalifica del calciatore Adami Massimiliano. La tassa va addebitata.
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