Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FLORENTIA VIOLA SPA AVVERSO AMMENDA DI € 11.000,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 24 DEL 24 SETTEMBRE 2002 GARA GUALDO – FLORENTIA DEL 22 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO FLORENTIA VIOLA SPA AVVERSO AMMENDA DI € 11.000,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 24 DEL 24 SETTEMBRE 2002 GARA GUALDO – FLORENTIA DEL 22 SETTEMBRE 2002) Il Giudice Sportivo con provvedimento in data 24.9.2002 ha sanzionato la società Florentia Viola con l’ammenda di € 11.000,00 perché propri sostenitori in campo avverso davano luogo a grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore locale, senza che si fossero verificati interventi da parte del pubblico o della società Toscana; per lancio in campo di alcuni fumogeni senza colpire; al termine un gruppo di tifosi si portava sul terreno di gioco in segno di esultanza, mentre uno di essi riusciva a sottrarre ad un addetto della società locale un pallone cagionando la caduta del primo che faceva resistenza e provocando successivamente un alterco tra calciatori ed un dirigente locale. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società chiedendone l’annullamento per la parte relativa alle grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore locale. La richiesta è fondata sulle seguenti considerazioni: 1) il fatto contestato risulta segnalato solo dal commissario di campo, mentre nulla viene riferito in merto dagli altri ufficiali di gara; 2) le proteste del pubblico ospite erano rivolte contro un giocatore di colore dalla squadra ospitante solo perché quest’ultimo aveva commesso ripetuti falli e grossolani errori tecnici; 3) mai in precedenza il pubblico fiorentino ha dato luogo a manifestazioni di discriminazione razziale, dimostrandosi invece sensibile alla repressione delle stesse. In sostanza la ricorrente ritiene che il comportamento dei propri tifosi è stato erroneamente interpretato dal Commissario di campo. La Commissione ritiene apprezzabili le considerazioni della ricorrente, rilevando che da gli atti ufficiali gli eventi contestati vengono riportati senza la necessaria uniformità e chiarezza. Si rileva inoltre che gli episodi risultano circoscritti al primo tempo di gara, segno di un ravvedimento e/o di un intevento dissuasivo da parte della maggioranza del pubblico fiorentino. In base alle considerazioni che precedono la Commissione ritiene di accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’ammenda comminata dal G.S. da € 11.000,00 a € 6.000,00. Per questi motivi La Commissione D e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a € 6.000,00. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it