Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SUDTIROL AVVERSO AMMENDA DI € 10.500,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C DEL 1° OTTOBRE 2002 GARA SUDTIROL-TRENTO DEL 29 SETTEMBRE 2002)

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’16/10/02 n. 48 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SUDTIROL AVVERSO AMMENDA DI € 10.500,00 (DELIBERA G.S. COM. UFF. N. 31/C DEL 1° OTTOBRE 2002 GARA SUDTIROL-TRENTO DEL 29 SETTEMBRE 2002) Il Giudice sportivo con provvedimento in data 1.10.2002 ha sanzionato la società Sudtirol Alto Adige con l’ammenda di € 10.500,00 per ripetute grida espressive di discriminazione razziale in derezione di un calciatore ospite, senza che fosse intervenuto alcun diverso comportamento da parte degli altri spettatori o della società. Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo la società chiedendone l’annullamento per la parte relativa alle grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore ospite, in quanto i fatti riportati nel referto arbitrale non risulterebbero mai avvenuti. La Commissione ha attentamente esaminato il rapporto del direttore di gara e dallo stesso ha rilevato un dettagliato e preciso resoconto degli ululati di scherno che i sostenitori locali hanno indirizzato verso un giocatore di colore della società Trento. Altrettanto chiaramente però lo stesso arbitro precisa che tali manifestazioni sono avvenute solo in alcuni momenti della prima parte della gara per poi non ripetersi successivamente, segno di un ravvedimento e/o di un intervento dissuasivo da parte della maggioranza del pubblico locale. In base alle considerazioni che precedono la Commissione ritiene di accogliere parzialmente il ricorso riducendo l’ammenda comminata dal G.S. da € 10.500,00 a € 7.500,00. Per questi motivi la Commisione d e l i b e r a di accogliere parzialmente il reclamo riducendo l’ammenda a € 7.500,00. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it