Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’18/12/02 n. 105 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CAMPO DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMENDA € 5.000,00 (DELIBERA G.S. C.U.N.97/C DEL 10/12/2002 GARA SAVONA-FLORENTIA VIOLA DEL 8/12/2002)
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’18/12/02 n. 105 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ SAVONA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA CAMPO
DI GIOCO PER UNA GARA EFFETTIVA ED AMMENDA € 5.000,00 (DELIBERA
G.S. C.U.N.97/C DEL 10/12/2002 GARA SAVONA-FLORENTIA VIOLA DEL
8/12/2002)
Con delibera del Giudice Sportivo veniva irrogata, nei confronti della società
Savona Calcio, la sanzione della squalifica per una gara effettiva del proprio campo
di giuoco oltre all’ammenda di € 5.000,00.
Ricorreva la società avverso l’irrogata sanzione, contestando parzialmente i
fatti ed in particolare la ammissione di episodi violenti ai danni di un assistente
arbitrale e segnalando la presenza di adeguata forza pubblica nella zona spogliatoi;
concludendo per la revoca integrale del provvedimento disciplinare o, in subordine,
per la revoca della squalifica e la riduzione della sanzione pecuniaria.
All’odierna riunione nessuno era presente.
Osserva la Commissione che la gravità del fatto, desumibile dalla reiterazione
di condotte minacciose ed offensive; dalle plurime aggressioni all’integrità “fisica” di
un assistente arbitrale (colpito da monetine durante la gara e da ben tre calci alle
gambe nel scendere le scale del sottopassaggio che conduceva agli spogliatoi);
nonché dalla presenza di un consistente numero di persone che sostavano o che
comunque si consentiva sostassero, indebitamente e con atteggiamento aggressivo
e minaccioso, sul terreno di giuoco e negli spogliatoi; impone la conferma della
sanzione della squalifica del campo di giuoco della società reclamante, avuto in
particolare riguardo ai gravi atti di violenza fisica commessi ai danni di un assistente
arbitrale (calci) ed alla circostanza che essi avvennero in luogo (scala del
sottopassaggio che conduce agli spogliatoi) ove potevano trovarsi pochissime
persone e tutte debitamente autorizzate e dove invece sostava un consistente
numero di persone la cui presenza fu quantomeno tollerata - con grave colpa per
evidente negligenza e violazione delle norme regolamentari – dalla società ospitante.
L’assenza di previa diffida e di significativi precedenti in capo alla società
Savona Calcio giustifica l’integrale revoca della sanzione pecuniaria irrogata.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del proposto reclamo di confermare la sanzione della
squalifica per una gara effettiva del campo di gioco della società Savona Calcio S.r.l.
come irrogata dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n.97/C del 10/12/2002; di revocare
integralmente la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 5.000,00 irrogata dal Giudice
Sportivo alla società Savona Calcio S.r.l. con il provvedimento richiamato.
La tassa non va addebitata.
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