Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GRECO RENATO (C.U. N.150/C DEL 5/2/2003 GARA FROSINONE-FOGGIA DEL 2/2/2003).

Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ FOGGIA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE CALCIATORE GRECO RENATO (C.U. N.150/C DEL 5/2/2003 GARA FROSINONE-FOGGIA DEL 2/2/2003). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha squalificato per due gare il calciatore della società Foggia Calcio S.r.l. Renato Greco, "per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale". Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il Greco, deluso per la sconfitta, si sarebbe abbandonato ad un semplice sfogo con l'ufficiale di gara, astenendosi dal pronunciare espressioni volgari di offesa all'indirizzo del suddetto. All'esito della odierna riunione ritiene la Commissione che il reclamo sia destituito di fondamento. Dal referto dell'assistente arbitrale e dal supplemento confermativo acquisito risulta che il Greco a fine gara, ad alta voce e trattenuto dai suoi compagni, ha rivolto all'assistente arbitrale la seguente frase: "sei venuto qui a fare l'eroe; non capisci nulla; hai avuto paura in questo ambiente". E' indubbio che la frase pronunciata dal calciatore Greco all'indirizzo dell'ufficiale di gara sia esente da quelle parole volgari che caratterizzano molto spesso i diverbi fra i calciatori e gli ufficiali di gara; peraltro, siffatta considerazione non consente di escludere l'addebito formulato dal Giudice Sportivo, e cioé il comportamento ingiurioso, non potendosi assegnare altra valenza, che quella dell'offesa, alla espressione "non capisci nulla". Tanto premesso, pare alla Commissione che s'imponga la reiezione del gravame, in quanto la squalifica per due gare inflitta dal primo giudice é non solo adeguata alla infrazione disciplinare di che trattasi, ma é anche in sintonia con il consueto parametro sanzionatorio adottato da quest'organo disciplinare. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo. La tassa va addebitata.
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