Lega nazionale professionisti Serie – C – C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“ Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 – pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA ALLENATORE EZIO CAPUANO FINO A TUTTO IL 22 APRILE 2003 ED AMMENDA € 2.300,00 (C.U. N.150/C DEL 5/2/2003 GARA BRINDISI-NOCERINA DEL 3/2/2003).
Lega nazionale professionisti Serie – C - C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ SERIE – C/2“
Comunicato ufficiale dell’19/02/03 n. 164 - pubbl. su www.lega-calcio-serie-c.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
ALLENATORE EZIO CAPUANO FINO A TUTTO IL 22 APRILE 2003 ED AMMENDA
€ 2.300,00 (C.U. N.150/C DEL 5/2/2003 GARA BRINDISI-NOCERINA DEL
3/2/2003).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica
sino a tutto il 22/4/2003 all'allenatore della società A.G. Nocerina S.r.l. Ezio Capuano
"per avere al termine della gara lanciato contro un assistente arbitrale una bottiglietta
di plastica vuota che colpiva l'ufficiale di gara alla schiena procurandogli leggero
dolore (r.A.A.)".
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in principalità
la revoca della sanzione e in subordine la congrua riduzione. A sostegno del
gravame ha escluso con fermezza che l’autore del lancio sia stato l'allenatore,
valorizzando la circostanza che la panchina degli ospiti é stata bersagliata di
continuo con lancio di bottigliette ad opera dei tifosi brindisini addossati alla rete,
nonché la circostanza della inesistenza di astio o acredine nei confronti dell'ufficiale
di gara idoneo a giustificare la condotta addebitata; ha quindi sostenuto che
mancherebbe comunque la certezza che l'autore del lancio sia stato il Capuano.
Alla odierna riunione la società ha insistito nelle richieste avanzate nel
gravame, ribadendone le motivazioni.
All'esito del dibattito si osserva che dal referto e dal supplemento
dell'assistente arbitrale risulta che al termine della gara il Capuano ha scagliato
contro l'ufficiale di gara una bottiglietta di plastica vuota che lo ha attinto alla schiena
provocandogli leggero dolore. Peraltro, l'assunto di accusa, che si fonda sulla
dichiarazione dell'assistente arbitrale, impone di considerare la importante
circostanza che l'ufficiale di gara é stato attinto, come é pacifico, alla schiena per cui
é da ritenere che non abbia percepito in condizioni ottimali la condotta dell'allenatore
che stazionava alle sue spalle e non é possibile quindi escludere che tale percezione
sia stata falsata dalla sua posizione: in buona sostanza allo stato degli atti non é
possibile né escludere né negare che il Capuano abbia commesso la grave
infrazione addebitatagli. A completare il quadro del dubbio stanno poi gli altri
elementi addotti dalla reclamante, quali i continui lanci di bottigliette ad opera della
tifoseria brindisina, che ben potrebbe essere l'autrice del lancio di che trattasi, e
l'inesistenza nel Capuano di acredine o di astio nei confronti dell'ufficiale di gara, e
cioé la carenza di ogni movente del gesto addebitato.
Pare alla Commissione che gli atti impongano il proscioglimento del Capuano.
Con fax datato 7.2.2003 la società sportiva A.G. Nocerina S.r.l. ha inoltre
preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice
Sportivo ha inflitto l’ammenda di 2.300,00 euro per le intemperanze commesse dai
suoi sostenitori in campo avverso.
Successivamente la suddetta società ha comunicato di non voler dare corso al
preannunciato gravame, per cui si impone a norma dell'art. 29 del Codice di Giustizia
Sportiva la declaratoria di inammissibilità.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo, revocando la squalifica irrogata all'allenatore Ezio Capuano
(A.G. Nocerina S.r.l.) e dichiara la inammissibilità del reclamo avverso l’ammenda.
La tassa non va addebitata.
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